1. Quanto alla censura sub 1, la D’angelo Antonio S.r.l. lamenta il fatto che la stazione appaltante non avrebbe proceduto a vagliare la congruità economica dell’offerta della ditta Sapi, asseritamente viziata da manifesta anomalia.
Al riguardo, si osserva che la stazione appaltante ha dedotto, nella propria memoria del 28 dicembre 2011, l’infondatezza di detta censura, sulla base di una puntuale analisi ex officio condotta sui componenti economici strutturali del servizio da affidare (smaltimento, trasporto e carico), giungendo alla conclusione dell’ammissibilità e congruità dell’offerta della ditta SAPI, in base alla quale ha tratto il convincimento di non doversi procedere ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 R.
Sul punto, è bene precisare che il sindacato di legittimità non può spingersi oltre il profilo della logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla P.A., non essendo possibile operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, si invaderebbe una sfera riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
In numerose occasioni, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente irragionevole - e dunque insindacabile - la determinazione dell’Amministrazione di non sottoporre a verifica “facoltativa” di anomalia, l’offerta risultata vincitrice della gara (ex multis: sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862).