La doglianza sottesa alla richiesta di parere in oggetto non è fondata.
Dopo la determinazione a contrarre e l’invito ad offerendum segue un procedimento ad istanza di parte che, nel caso di pubbliche gare, ha quale indefettibile presupposto la domanda di partecipazione dell’operatore economico interessato, senza di che non è configurabile alcuna procedura alla quale possa pretendersi di partecipare.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006R, istitutivo del principio di tassatività delle cause di esclusione, prevede espressamente l’esclusione dalla gara, oltre che nei casi previsti dalla legge, per “difetto di elementi essenziali”, tra i quali non è possibile non annoverare, per l’appunto, la domanda di partecipazione, la cui funzione è oltretutto quella di rendere riferibili le prescrizioni di gara al dichiarante, che resta così vincolato al rispetto degli impegni assunti, e l’omissione di tale adempimento sostanziale sarebbe in ogni caso insanabile, ancorché ciò non fosse previsto espressamente, come nel caso di specie, a pena di esclusione.
Dalla stessa norma deriva, d’altronde, che l’esclusione dei candidati è possibile nelle ipotesi di palese carenza di elementi essenziali ritenuti tali - formalmente e sostanzialmente – dalla normativa di settore e pi&