In esito a quanto richiesto con nota n. 322 del 9 gennaio 2009 si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 25-26 febbraio 2009 ha approvato le seguenti considerazioni.
Sembra opportuno in via preliminare richiamare l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – dettato in recepimento dell’art. 26 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE (del medesimo tenore) - ai sensi del quale “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”.
Ai sensi della disposizione sopra riportata è dunque possibile per le stazioni appaltanti esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto purché compatibili con il diritto comunitario ed, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e che siano precisate nel bando di gara, nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri.