Preliminarmente si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l’istanza di parere può essere rivolta all’Autorità dalla stazione appaltante, da una parte interessata ovvero da più parti interessate, singolarmente o congiuntamente.
Sussistono pertanto i presupposti per una pronuncia sulla questione da parte dell’Autorità.
Per quanto attiene al merito della questione, la fattispecie in esame coinvolge più profili, così come emergono dal provvedimento di esclusione dell’impresa, disposta ai sensi delle lettere c), e) ed f), del comma 1, dell’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006R.
L’esclusione disposta sulla base del decreto penale di condanna, divenuto definitivo, emesso dal g.i.p. di Ascoli Piceno, per continuata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.P.R. 164/1956), ascrive, nel contempo, la fattispecie di che trattasi sia nella lettera c) che nella lettera e) del citato articolo 38.
Preliminarmente, circa l’argomentazione della società per cui i decreti penali di condanna non andrebbero menzionati nella dichiarazione sostituiva di certificato, in quanto non menzionati nel casellario giudiziale, si cita a riguardo quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 per cui “Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445R, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”.
Quanto, poi, all’estinzione dei reati va segnalato l’avviso della Cassazione secondo cui la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione