Come è noto, l’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti e concessioni i soggetti “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”. Di conseguenza, con i citati soggetti non è possibile stipulare i relativi contratti.
L’esclusione, tuttavia, è da intendersi come automatica ed obbligatoria solo per i reati specificati dalla stessa disposizione in esame (“reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18”) e, più in generale, nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell’articolo 32-quater del codice penale (“casi nei quali alla co