Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, va, preliminarmente, chiarito che questa Autorità è chiamata a rispondere, e si pronuncia, sulla richiesta di parere avente ad oggetto la valutazione compiuta dalla Provincia di Varese circa il possesso del requisito della moralità professionale da parte dell’impresa [omissis], sicché le precedenti procedure di affidamento e i casi analoghi oggetto di contenzioso, richiamati dall’istante, non si ritiene abbiano valore determinante sul parere da esprimere tenendo conto delle circostanze del caso concreto, da valutare alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie.
Ciò posto, va osservato che, l’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti e concessioni i soggetti “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”. Di conseguenza, con i citati soggetti non è possibile stipulare i relativi contratti.
L’esclusione, tuttavia, è da intendersi come automatica ed obbligatoria solo per i reati specificati dalla stessa disposizione in esame (“reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18”) e, più in gener