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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 15/03/2001, n. 5
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- L.R. 29/06/2009, n. 19
- L.R. 17/11/2016, n. 23
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Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)1. L'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 R è sostituito dal seguente: "Art. 1. (Finalità) 1. |
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Art. 2. (Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 44/2000)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 2000, |
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Art. 4. (Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 44/2000) |
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Art. 7. (Modificazioni all'articolo 74 della l.r. 44/2000)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 &egra |
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Art. 8. (Integrazione alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VI artt. 81 86 relativo a Turismo, Acque minerali e termali)1. Dopo il Titolo V della legge regionale 26 aprile 2000, n.44 R è inserito il seguente: "Titolo VI. Turismo, Acque minerali e termali Capo I. Turismo Art. 81. (Oggetto) 1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Turismo", le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali. 2. La Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore. Art. 82. (Funzioni della Regione) 1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative : a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo; b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale; |
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Art. 9. (Integrazioni alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VII artt. 87 104 relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità)1. Dopo il Titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 R è aggiunto il seguente: "Titolo VII. Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità Capo I. Ambito di applicazione Art. 87. (Oggetto) 1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di "Urbanistica", "Edilizia", "Aree protette", "Trasporti" e "Viabilità". Capo II. Urbanistica e tutela dei beni ambientali Art. 88. (Rinvio) 1. La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla l.r. 56/1977. 3. La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della l.r. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici). Capo III. Edilizia residenziale pubblica Art. 89. (Funzioni della Regione) 1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale; b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale; c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l'edilizia residenziale, sentite le Province; d) la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione; e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore; f) l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento; g) l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f); h) l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari; i) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; j) la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo; k) la verifica della congruità dei costi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie relativamente all'approvazione dei programmi attuati; l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale; m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica; n) la fissazione delle norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni; o) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui all'articolo 59, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998; p) la definizione, sentite le Province, dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dell'attività di controllo sugli stessi; q) l'indirizzo e la vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonché il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi. Art. 90. (Funzioni delle Province) 1. Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Sono trasferite, altresì, alle Province le funzioni relative: a) alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; b) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, anche attraverso l'acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative). Art. 91. (Funzioni dei Comuni) 1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a: a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 90, comma 1; b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati; c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera g). 2. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a: a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; b) accertamento dei requisiti oggettivi degli in |
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Art. 10. (Integrazioni alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII artt. 105 135 relativo a Servizi alla persona e alla comunità)1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, R è inserito il seguente: "Titolo VIII. Servizi alla persona e alla comunità Capo I. Ambito di applicazione Art. 105. (Oggetto) 1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di "sanità veterinaria" e "salute umana", "servizi sociali", "istruzione ed edilizia scolastica", "beni, attività culturali e spettacolo", "politiche giovanili". Capo II. Tutela della salute Art. 106. (Oggetto) 1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall'articolo 113 del d.lgs. 112/1998. Art. 107. (Funzioni della Regione) 1. Nell'ambito dei conferimenti di cui al Capo I "Tutela della salute" del Titolo IV del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore. 2. In particolare la Regione: a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore; b) organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza; c) definisce l'ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell'offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate; d) fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), all'interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione; e) emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419); f) adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia dei servizi sanitari; g) fissa i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall'articolo 8 quater del d.lgs. 229/1999; h) definisce i criteri mediante i quali i Comuni concorrono all'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie; i) verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3, del d.lgs. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio; l) svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali. 3. La Regione disciplina con legge di attuazione del d.lgs. 229/1999 l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Art. 108. (Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge. 2. La Conferenza è costituita da: a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del Comune; b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte; d) il Presidente dell'Unione Province Piemontesi (UPP); e) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese; f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte; g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte. 3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata. 4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda. 5. La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante all'organismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda. 6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998. Art. 109. (Funzioni delle ASL) 1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonché la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale. 2. Sono altresì subdelegate all'ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 del r.d. 147/1927. 3. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). 4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative all'esame delle domande di indennizzo di seconda istanza. Art. 110. (Modificazione alla l.r. 30/1982) 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata. Art. 111. (Funzioni in materia di interventi di urgenza) 1. Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all'articolo 117 del d.lgs. 112/1998. Art. 112. (Funzioni in materia di pubblicità sanitaria) |
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Art. 11. (Modificazioni alla l.r. 44/2000)1. Il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni finanziarie |
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Art. 12. (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione d'e |
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Art. 13. (Personale)1. Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le |
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Art. 14. (Urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a |
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