Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/11/2010, n. 66 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/11/2010, n. 66

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Comune di Gorlago - Convenzione per l’attuazione del programma integrato di intervento denominato “Bartolomeo Colleoni” - Opere di urbanizzazione.

In materia di opere di urbanizzazione a scomputo, sulla base delle statuizioni di cui alla determinazione Avcp n. 7/09, occorre fare riferimento alla stipula della convenzione urbanistica, quale momento in cui si sostanz

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 19\01\10 il sig. Luigi Salvi, in qualità di “Rappresentante di un organo politico dell’Amministrazione aggiudicatrice”, segnalava l’inottemperanza all’art. 32 comma 1 lett. g) del Dlgs 163\06, riguardo l’esecuzione di opere di urbanizzazione di cui alla convenzione in oggetto.

In particolare segnalava l’esponente che tra le opere di urbanizzazione secondaria è prevista la realizzazione di una biblioteca comunale di importo pari a circa 1.000.000 di euro.

La convenzione tra il Comune di Gorlago ed il soggetto privato è stata firmata in data 19 febbraio 2009 in vigenza dunque del Dlgs 152\08 terzo correttiv

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Ritenuto in diritto

I profili problematici che investono la questione si sostanziano essenzialmente nei seguenti:

1. La realizzazione della nuova biblioteca è stata considerata dal Comune uno “standard di qualità” e non un’opera di urbanizzazione secondaria;

2. Gli accordi tra il Comune ed i privati sono stati sanciti con l’approvazione della variante al PRG in data antecedente all’emanazione del Dlgs 163\06 e pertanto, secondo il Comune, in ogni caso non sono soggetti ai dettami dello stesso; ha rilevato infatti il RUP che “i successivi atti di approvazione del P.I.I. e di sottoscrizione della convenzione hanno solamente valore dichiarativo della volontà negoziale del comune, già espressamente manifesta”.

Con riferimento alla prima affermazione si osserva quanto segue.

Il concetto di standard di qualità può essere desunto dalla legge della regione Lombardia n. 12/2005, ove all’art. 9 viene definito “il Piano dei servizi”, quale componente essenziale del nuovo PGT, ed al comma 3 del medesimo articolato viene spiegato che “Il piano dei servizi,…, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. …. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a). Al successivo comma 4 si chiarisce che “Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.”

Il comma 3 dell’art. 90 della su citata norma regionale apre pertanto alla facoltà dell’operatore privato di proporre la realizzazione di standard aggiuntivi; qualora, infatti, le attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi. Dunque, in presenza di un ambito già dotato dello standard minimo, il soggetto attuatore, nel rispetto delle

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Il Consiglio

- Ritiene che le opere riferite agli “standard di qualità” siano da considerarsi a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria e come tali la loro realizzazione debba seguire i dettami e le procedure previste della vigente normativa in materia.

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