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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/05/2012, n. 46

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Quesiti in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 45, comma 1 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, così come convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

A seguito delle modifiche, introdotte dall’art. 45, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla disciplina della realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizz

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

L’art. 45, comma 1, del d.l. n. 201 del 06 dicembre 2011R, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, nell’art. 16, d.P.R. n. 380/2001 -

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Ritenuto in diritto

Al fine di analizzare i quesiti pervenuti all’Autorità, occorre preliminarmente sintetizzare il quadro normativo vigente.

La materia delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti interventi da parte del legislatore nazionale nella materia degli appalti pubblici, dalla legge Merloni - quater al Codice dei Contratti (questo ultimo con tre discipline diverse); e ciò a seguito di alcuni interventi del Giudice comunitario (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2001 C 399/1998, "Scala 2001", sentenza 21 febbraio 2008 C-412/2004).

In particolare il d.lgs n. 152 del 2008R, entrato in vigore il 17 ottobre 2008, terzo correttivo del Codice dei contratti, aveva introdotto due novità fondamentali:

- nessuna distinzione tra opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria, unificate sotto la medesima disciplina;

- tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria), erano ricondotte nell’alveo del Codice dei contratti e discriminate, in base all’importo, esclusivamente sotto il profilo della procedura applicabile.

In sostanza, il disposto normativo precludeva al privato la possibilità di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri che potevano essere realizzate esclusivamente all'esito di un’apposita procedura ad evidenza pubblica, espletata dall'operatore privato titolare del permesso di costruire ovvero dal comune, secondo modalità puntualmente specificate e differenziate in base al valore, soprasoglia o sottosoglia comunitaria, delle stesse.

In relazione a tale assetto normativo, l’Autorità era intervenuta con la determinazione n. 7 del 2009, fornendo soluzioni interpretative ed applicative su alcune questioni particolarmente controverse.

Ora il legislatore, con l'art. 45, comma 1 del d.l. 201/2011R, ha introdotto il comma 2-bis all'art. 16 del T.U.E., così disponendo: "Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163R, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”.

Tale disposizione, come risulta dall’articolo 50 del d.l. n. 201/2011, è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il 6 dicembre 2011) ed è stata confermata in sede di conversione in legge dalla legge n. 22 dicembre 2011, n. 214.

Il legislatore, in un’ottica di semplificazione, ha stabilito, quindi, che nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria - dal 1° gennaio 2012, pari a Euro 5.000.000 in base al Regolamento (UE) N. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/

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Il Consiglio

Ritiene che:

- a seguito delle modifiche, introdotte dall’art. 45, comma 1, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertit

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