Le risultanze emerse nel corso dell’audizione celebrata in data 5 giugno scorso non hanno sostanzialmente modificato il quadro istruttorio fissato nella precedente comunicazione n. 51877 del 6/05/2014 nella quale fondamentalmente veniva evidenziata la grave circostanza degli affidamenti diretti delle prestazioni in oggetto senza preventivamente procedere ad alcuna selezione pubblica neppure informale, in favore della società C.P.M., alla quale è stato assicurato il mantenimento di un vincolo contrattuale di 22 anni circa, a partire dal 2 novembre 2004 e sino al 2 novembre 2009, con il primo contratto, poi rinnovato con il secondo contratto, dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2021, prorogabile sino al 31 ottobre 2026, in contrasto - tra l’altro - con il principio di adeguatezza, nonché con la disposizione, di valenza generale, dell’art. 12 del R.D. n. 2440/1923 che stabilisce un tempo (di norma) di nove anni di durata (“i contratti … non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”); peraltro, lo stesso art. 6 dell’allegato II del d.lgs. n.115/2008 fissa un termine non superiore ad anni 10.
L’Amministrazione in indirizzo, in sostanza, riconoscendo (recte: credendo di riconoscere) nel decreto n. 115/2008 la sussistenza dei presupposti prima indicati, con il contratto del 13.07.2012 ha, da un lato, (parzialmente ) novato le prestazioni di cui al precedente contratto del 2005, riconfigurandole alla luce delle disposizioni normative contenute nel menzionato d.lgs. 115 (di recepimento della direttiva 2006/32/CEE meglio nota come trattato di Kyoto il quale prevede una riduzione delle emissioni in atmosfera del 20% entro il 2020) e, dall’altro, ha di fatto mantenuto con C.P.M. - prorogandoli - i rapporti contrattuali nati con il precedente contratto, riservandosi inoltre di estendere la loro validità sino al 30.10.2026.
Alla società C.P.M. è stato dunque assicurato il mantenimento di un vincolo contrattuale - sorto attraverso affidamenti diretti - di circa 22 anni.
Inoltre, relativamente al quadro temporale sopra tratteggiato, emerge l’ulteriore aspetto delle prestazioni di fatto svolte - rispettivamente - nel periodo compreso tra il 2 novembre 2004 e il 14 aprile 2005 (data di stipula del primo contratto), tra la scadenza del primo contratto (02.11.2009) e la decorrenza (01.11.2011) fissata con il secondo contratto e - ancora - nel successivo arco temporale decorrente da tale ultimo termine al 13.07.2012 data della stipula del secondo contratto; in sostanza, la formalizzazione del vincolo è stata costantemente effettuata in data posteriore a quella del decorso delle prestazioni.
Aspetti questi, ora evidenziati, che denotano, quanto meno, superficialità nell’applicazione delle regole che presidiano la contrattualistica pubblica, tra cui quella del divieto di anticipare l’esecuzione rispetto al sorgere del vincolo contrattuale.
In questa sede, non sono in discussione, né hanno costituito oggetto di diretta disamina i presunti vantaggi economici e gestionali asseriti dal Comune, tratti dai rapporti negoziali in esame, bensì il concreto modus procedendi posto in raffronto con la disciplina legislativa degli appalti pubblici (cfr. deliberazione Avcp n. 37 del 4 aprile 2012, nella quale si afferma che i negozi de quibus rivestono la piena natura dell’appalto pubblico).
D’altra parte, il d.lgs. n. 115/2008R prima citato (oggi, rivisto ed integrato tramite il recente d.lgs. n. 102/2014) espressamente - all’