La questione in esame concerne la legittimità della lex specialis di gara predisposta dall’ Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCC - Fondazione “G. Pascale” di Napoli per le ragioni evidenziate in fatto.
1) Con riferimento alla censura con cui si lamenta la scelta della stazione appaltante di indire la procedura di gara prevedendo un lotto unico, l’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006R (inserito dall’art. 44, comma 7, d.l. n. 201/2011 convertito dalla l. n. 214/2011) stabilisce che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”.
Il Codice dei contratti pubblici contiene, quindi, previsioni di favore per il frazionamento dell’appalto in lotti al punto da prevedere in capo alla stazione appaltante l’onere di motivare la scelta di un mancato frazionamento; d’altro canto, però, la scelta del frazionamento presuppone che i lotti siano funzionali e non deve risolversi in una violazione dei principi della libera concorrenza, che può derivare, in particolare, dalla violazione del divieto di artificioso frazionamento del valore di un contratto (parere AVCP AG 18/12).
Viste le argomentazioni offerte dalla stazione appaltante nella memoria trasmessa in ordine alla scelta del mancato frazionamento in lotti dell’appalto, la previsione di un unico lotto non appare illogica e irragionevole in ragione della tipologia dei prodotti oggetto della fornitura puntualmente individuati nelle pompe e set infusionali a circuito chiuso, aventi le caratteristiche tecniche meglio dettagliate in sede di capitolato tecnico. Si tratta, infatti, della