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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/01/2016, n. 15
D. Leg.vo 28/01/2016, n. 15
D. Leg.vo 28/01/2016, n. 15
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge; |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);" 2) la lettera b) è abrogata; 3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)"; |
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Art. 6 - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) — 1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di: a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; b) farmacista; c) fisioterapista; d) guida alpina; e) agente immobiliare. 2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. 5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione. Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online. 2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Centro di assistenza) — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di: a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 10 - Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali: a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4; b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3; c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2; d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2; |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le s |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma |
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Art. 17 - Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: "Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) — 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia &e |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è abrogata; 2) alla lettera c) le parole: "la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda"; |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,"; b |
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Art. 27 - Art. 40 - Omissis |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La formazione di un architetto prevede alternativamente: a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I titoli di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione" e le parole: "all'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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Art. 44 - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente Capo: "Capo IV-bis - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI Art. 58-bis (Quadro comune di formazione) — 1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione. 2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale. 3. La Presid |
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Art. 45 - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206R, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti: "Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). — 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6; |
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Art. 46 - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a |
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Art. 47 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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