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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 20/09/2000, n. 2
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- Regolam. R. 23/03/2016, n. 5
- Regolam. R. 09/03/2018, n. 10
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CAPO I - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI |
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Art. 1 - (Bandi di concorso)1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, di seguito denominata erp, costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili, mediante pubblico concorso indetto con un bando generale. |
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Art. 2 - (Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi)1. Il comune, ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai singoli richiedenti per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, stabilisce nel bando generale un ordine di priorità tra le condizioni elencate nel comma 2. 2. Le condizioni cui conferire un ordine di priorità ai sensi del comma 1 sono le seguenti: N1 a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica; b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando; 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto: 2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato; |
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Art. 3 - (Domanda di partecipazione al concorso e subentro nella domanda)1. I richiedenti presentano domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, secondo le modalità indicate nel bando ivi previsto. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dal Comune che ha indetto il bando, sulla base dei criteri di cui al comma 2.N11 2. La domanda deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni: a) il comune al quale si invia la domanda nonché il bando di concorso al quale si partecipa; b) i dati personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare nonché il possesso da parte degli stessi dei requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r.12/1999; |
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Art. 4 - (Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp)1. Ogni comune provvede alla costituzione della commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp, di seguito denominata commissione. |
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Art. 5 - (Commissioni consultive regionali per l'assegnazione degli alloggi di erp)1. Sono istituite, in ciascuna provincia, commissioni consultive regionali per l'assegnazione di alloggi di erp, di seguito denominate commissioni consultive. 2. Le commissioni consultive esprimono pareri non vincolanti in materia di assegnazione di alloggi di erp effettuate dalla commissione di cui all'articolo |
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Art. 6 - (Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp)1. La commissione prevista dall'articolo 4 "si pronuncia e decide sulle opposizioni proposte,"N21 entro dieci giorni dal ricevimento degli atti indicati dall'articolo 3, commi |
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Art. 7 - (Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente per i bandi generali)1. In caso di bando generale, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni |
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Art. 9 - (Assegnazione degli alloggi di erp)1. Gli enti gestori degli alloggi di erp ai sensi della l.r.12/1999, entro ventiquattro ore dal verificarsi della disponibilità dell'alloggio, comunicano al comune interessato ed alla commissione prevista dall'articolo 4, il numero degli alloggi resisi disponibili per una nuova assegnazione, fornendo i dati e le notizie comunque utili relative agli standard abitativi, alla legge di finanziamento, alla eventuale destinazione degli alloggi a specifiche categorie sociali. 2. Qualora gli alloggi siano di nuova costruzione, i soggetti attuatori degli interventi edilizi di erp, comunicano al comune ed alla commissione prevista dall'articolo 4, oltre ai dati di cui al comma 1, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione. 3 |
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Art. 10 - (Scelta dell'alloggio di erp)1. Il comune che ha effettuato l'assegnazione "degli alloggi di erp"N13 ai sensi dell'articolo 9, ne invia comunicazione all'avente diritto ed all'ente gestore dell'alloggio da assegnare. |
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Art. 11 - (Consegna dell'alloggio di erp)1. Effettuata la scelta degli alloggi ai sensi dell'articolo 10, tutti gli atti relativi all'assegna‐zione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi al comune per la registrazione nell'anagrafe comunale degli assegnatari degli alloggi di erp. |
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Art. 12 - (Standard dell'alloggio di erp)1. Possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della normativa vigente, rapportata al nucleo familiare, sia: a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per un nucleo familiare "composto da uno o"N21 |
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Art. 13 - (Riserva di alloggi di erp per situazioni di emergenza abitativa)1. I comuni interessati possono riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare sulla base del bando generale, a nuclei familiari che si trovino in specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa dovute a: a) pubbliche calamità; b) provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito di tale condizione, hanno priorità le famiglie con minor reddito; c) sgombero di alloggi di proprietà pubblica da destinare ad uso pubblico; |
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Art. 14 - (Decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di erp)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r.12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) non paghi il canone di locazione |
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Art. 15 - (Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione)1. I comuni e gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi. |
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Art. 16 - (Alloggi di erp in amministrazione condominiale)1. Negli immobili i cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministra |
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Art. 17 - (Recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi)1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 14. 1-bis. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta motivata di d |
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Art. 18 - (Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari degli alloggi di erp)1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi |
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Art. 19 - (Anagrafe degli assegnatari degli alloggi ed inventario del patrimonio di erp)1. Al fine di disporre dei dati relativi all'intervento pubblico nel settore edilizio e all'utilizzo del patrimonio di erp, gli enti gestori degli alloggi di erp curano la tenuta dell'anagrafe degli assegnatari e dell'inventario del patrimonio di erp di loro competenza. |
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Art. 21 - (Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali)1. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti: a) fabbricati, il cui valore è dato da |
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CAPO II - MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI ERP |
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Art. 22 - (Programma di mobilità)1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di erp, nonché dei disagi abitativi, l'ente gestore, d'intesa con il comune, pr |
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Art. 23 - (Bandi per la mobilità)1. Per l'attuazione del programma di mobilità "di cui all'articolo 22"N13 l'ente gestore indice un apposito bando di concorso riguardante tutti gli alloggi di erp, dandone adeguata pubblicità. 2. Il bando indica fra l'altro: |
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Art. 24 - (Graduatoria per la mobilità)1. Alla raccolta e istruttoria delle domande provvede l'ente gestore che ha indetto il bando. 2. La graduatoria è formata da una commissione tecnica composta da tre membri esper |
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Art. 25 - (Gestione della mobilità)1. L'ente gestore, sulla base della graduatoria, provvede all'effettuazione delle assegnazioni degli alloggi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) favorire il cambio consensuale degli alloggi; b) favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere; c) rispetto degli standard abitativi indicati dall'articolo 12. |
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CAPO III - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE |
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Art. 26 - (Gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)1. Le risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 14 della l.r. 12/1999, sono ripartite tra i comuni in |
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CAPO IV - REQUISITI OGGETTIVI DEGLI INTERVENTI DI ERP |
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Art. 28 - (Requisiti oggettivi degli interventi)1. Per la realizzazione degli interventi edilizi, gli edifici residenziali che compre |
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 30 - (Disposizioni transitorie per la riserva di alloggi)1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni adottano, per l'a |
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Art. 30 bis - (Disposizione transitoria per l’emergenza abitativa di Roma Capitale)1. Per rispondere alle emergenze abitative registrate da Roma Capitale con deliberazioni n. 206 del 16 maggio 2007, n. 124 del 13 aprile 2011 e con memoria di Giunta capitolina dell’11 giugno 2014, la Giunta Regionale attua un programma straordinario di interventi per l’emergenza abitativa, riservando un complesso di alloggi ai nuclei familiari presenti in immobili di proprietà pubblica o privata impropriamente adibiti ad abitazione per stato di estrema necessità. |
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