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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 27/01/2016, n. 1
L. R. Molise 27/01/2016, n. 1
L. R. Molise 27/01/2016, n. 1
- L.R. 04/05/2016, n. 4
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CAPO I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati, anche di natura non legislativa, adotta, d'intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'arti |
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Art. 2 - Finalità1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1 deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale: |
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Art. 3 - Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto. 2. Ai fini del riassetto funziona |
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CAPO II - Ambiti territoriali ottimali |
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Art. 4 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali1. Al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge, sono individuati gli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, nel rispetto delle norme e dei principi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 R |
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Art. 5 - Effetti della individuazione degli ambiti territoriali ottimali1. L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale. 2. I Comuni, appartenenti all'ambito, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime. 3. I Comuni di cui al comma 2 possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale “, a condizione che l'Unione di app |
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CAPO III - Esercizio associato di funzioni e di servizi |
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Art. 6 - Unione di Comuni1. L'esercizio associato di cui all'articolo 5 può essere attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti. 2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione. |
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Art. 7 - Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono, con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati al |
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Art. 8 - Convenzione1. L'esercizio associato di cui all'articolo 5 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. L'esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al de |
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Art. 9 - Registro regionale delle forme di gestione associata1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme |
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CAPO IV - Incentivi per le gestioni associate |
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Art. 10 - Norme generali in materia di incentivazione1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi incentivando le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali. |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni di Comuni1. Possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale, di cui all'articolo 12, le Unioni ch |
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Art. 12 - Programma di riordino territoriale1. La Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio sulla finanza territoriale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, adotta il Programma di riordino territoriale, attraverso il quale: |
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Art. 13 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino territoriale. 2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine dei seguenti criteri di preferenza: a) Unioni di comuni alle quali aderiscono tutti i Comuni dell'ambito ottimale, compresi I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane; b) Unioni di comuni alle quali partecipano tutti |
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Art. 14 - Progetti di riorganizzazione sovracomunale1. Al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di |
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CAPO V - Disposizioni in materia di Comunità montane |
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Art. 15 - Misure urgenti per l'accelerazione dell'estinzione delle Comunità montane1. In attuazione della presente legge, i commissari liquidatori delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2011, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2016, proposte di trasferimento dei beni e delle risorse connessi alle funzioni, compiti ed attività esercitate dalle Com |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 16 - Modifiche ed abrogazioni1. Alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - Clausola valutativa1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente: a) il quadro dei finanziamenti erogati in base a |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Per l'anno 2016, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 14, &egr |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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