L. R. Molise 24/03/2000, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Molise 24/03/2000, n. 19

Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/05/2022, n. 8
- L.R. 04/05/2021, n. 1
- L.R. 30/12/2019, n. 22
- L.R. 30/01/2017, n. 2
- L.R. 04/05/2016, n. 5
- L.R. 01/02/2011, n. 2
- L.R. 20/08/2010, n. 16
- L.R. 22/01/2010, n. 3
- L.R. 06/04/2009, n. 12
- L.R. 09/01/2004, n. 1
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Molise nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dello Statuto regionale, riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, perseguendo, d'intesa ed in concorso con gli enti locali il miglioramento del trasporto regionale ed il riequilibrio modale dei sistemi per la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

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Art. 2 - Trasporto pubblico

1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intende il servizio di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi,

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Art. 3 - Servizio pubblico su strada

1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in complessi di servizi di rete od in servizi di linea, a seconda che siano destinati a soddisfare finalità di spostamento di area o di specifiche destinazioni.

I complessi dei servizi di rete possono essere urbani o provinciali di bacino.

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Art. 4 - Classificazione dei servizi su strada

1. I servizi di trasporto pubblico o di linea su strada sono suddivisi in:

a) trasporti ordinari, svolti con sistemi di mobilità e offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto;

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Art. 5 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, in materia di trasporto pubblico locale, i compiti e le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed in particolare:

a) definisce le linee generali di indirizzo per la pianificazione dei trasporti locali e per i piani di bacino predisposti dalle province;

b) redige il piano regionale di trasporti ed i periodici aggiornamenti;

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Art. 6 - Funzioni delle province

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione Molise delega alle province tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

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Art. 7 - Competenze dei comuni

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei comuni:

a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, approvata dalla Giunta regionale in conformità all'articolo 5, comma 1, lett. d), della presente legge, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale;

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Art. 8 - Piano regionale trasporti

1. La Regione Molise, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige di concerto con gli enti locali il "Piano regionale dei trasporti" config

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Art. 9 - Piani urbani del traffico

1. I comuni regionali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché quelli con popolazione residente inferiore, individuati dalla Regione sulla

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Art. 10 - Piani di bacino territoriali

1. Il bacino di traffico è l'area territoriale entro la quale opera un sistema di trasporto pubblico integrato predisposto in funzione di obiettivi fab

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Art. 11 - Servizi minimi

1. La Giunta regionale definisce i servizi minimi tenendo conto, anche in modo tra loro alternativo, di ciascuno dei seguenti elementi:

a) necessaria integrazione tra le reti di trasporto;

b) pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) fruibilità dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) esigenze di trasporto per persone con ridotta capacità motoria;

e) necessaria riduzione del

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Art. 12 - Programmi triennali

1. La Regione al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui all'articolo 11, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti

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Art. 13 - Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area extraurbana ed urbana, per l'affidamento delle rispettive reti dei servizi minimi, la Regione Molise ed i Comuni, secondo la competenza attribuita dalla presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. N20

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Regolamento CEE 23 ottobre

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Art. 14 - Durata e contenuto dei contratti di servizio

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. N11

3. I contratti di servizio devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, compresa la clausola di revisione annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo. Devono inoltre definire:

a) il periodo di validità; N12

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

c) l'obbligo dell'affi

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Art. 15 - Norma transitoria per l'affidamento dei servizi

1. Sino al 31 dicembre 2003, e non oltre tale data, per i servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vi è la facoltà di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari, fermo restando l'obbligo previsto nel comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 30 giugno 2003, le imprese private concessionari

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Art. 16 - Istituzione di servizi aggiuntivi ed integrativi

N15

1. Per l'affidamento di ulteriori servizi, aggiuntivi e/o integrativi della rete dei servizi minimi, approvata e in qualsiasi forma affida

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Art. 17 - Esercizio straordinario e sperimentale

1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonché ai fini sperimentali, Regione, province e comuni, tramite procedure negoziate senza pubblicazione del b

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Art. 18 - Agevolazioni tariffarie

1. La Regione Molise stabilisce nel piano regionale dei trasporti quali categorie hanno diritto al rilascio dei biglietti e agli abbonamenti a tariffa

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Art. 19 - Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni provinciali delle funzioni e dei compiti delegati ai sensi del precedente a

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Art. 20 - Osservatorio regionale dei trasporti

1. Nell'ambito della direzione generale competente ai trasporti è istituito l'osservatorio regionale dei trasporti avente i compiti di monitorare i servizi di trasporto pubblico su tutto i

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Art. 21 - Fondo regionale trasporti

1. Il fondo regionale trasporti è determinato nel suo ammontare con legge di bilancio ed è alimentato:

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Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'artico

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