Con nota acquisita al protocollo di questa Autorità n. 155617 del 18.11.2015, l’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) ha trasmesso la risoluzione con la quale ha ritenuto non sussistente per gli enti locali l’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici Rin relazione agli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, in considerazione della qualificabilità degli stessi come concessioni di servizi pubblici. Al riguardo, l’Autorità ritiene di dover rappresentare quanto segue.
Nella prassi è possibile rinvenire affidamenti a soggetti terzi della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di un ente locale sia mediante contratti di concessione che mediante contratti di appalto. Sul tema sono, peraltro, rinvenibili orientamenti dottrinali e giurisprudenziali oscillanti.
Sul punto, l’Autorità evidenzia che la nuova direttiva 23/2014/UE, affermando la natura contrattuale della concessione, specifica con chiarezza che la differenza con l’appalto si concreta nella circostanza che il corrispettivo del servizio è costituito unicamente dal “diritto di gestire” lo stesso oppure da ta