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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 19/08/2015, n. 16915
Sent. C. Cass. civ. 19/08/2015, n. 16915
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SentenzaLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente sentenza |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 13 gennaio 1999 G.S. evocava, dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato, G.M. esponendo di essere proprietaria di un edificio che affacciava, unitamente ad altre costruzioni contigue, su un cortile interno, cui si accedeva da un androne posto di lato ed avente larghezza pari a mt. 4 verso la strada pubblica, androne attraverso il quale transitava anche il convenuto con i mezzi agricoli, sulla base di un diritto di servitù, che veniva esercitato gravando tutta la sua proprietà e pertanto chiedeva che venisse individuata l'esatta area asservita, tenendo conto delle limitazioni all'accesso nel cortile derivanti dalla tortuosità e ristrettezza della pubblica via. |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti - nel denunciare insufficiente e contraddittoria motivazione attinente alla natura del cortile ex art. 1117 c.c. - pongono il seguente momento di sintesi: "La motivazione della sentenza è insufficiente e contraddittoria in punto qualificazione dell'oggetto del motivo di appello incidentale attinente la natura di bene comune ex art. 1117 c.c. del cortile di causa, poiché ha qualificato tale motivo come attinente alla comunione, non dell'intero cortile sul quale si affacciano anche edifici di terzi, ma della sola porzione catastalmente identificata come mappale 206". Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che il giudice del merito avrebbe limitato all'accertamento alla proprietà comune della parte di cortile racchiuso fra gli edifici delle sole due parti in causa e conclude ponendo il seguente quesito di diritto: "Il giudice di seconde cure ha violato l'art. 112 c.p.c. nel qualificare come attinente alla comunione, non dell'intero cortile sul quale si affacciano anche edifici di terzi, ma della sola porzione catastalmente identificata come mappale 206 il motivo di appello incidentale, atteso che il gravame incidentale propugnava la natura di bene comune ex art. 1117 c.c. del cortile di causa, vale a dire secondo la presunzione introdotta da detta norma e, per principio di legittimità, presunzione ritenuta applicabile per analogia anche ai cortili che si trovino fra edifici strutturalmente autonomi ed appartenenti a proprietari diversi e siano obiettivamente destinati a dare aria e luce ai fabbricati che li fronteggiano". Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. e del principio connesso secondo il quale è titolo della comunione il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare da parte dell'originario unico proprietario ad altro soggetto ovvero l'atto al quale abbiano partecipato tutti |
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P.Q.M.La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente in solido alla rifusione del |
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