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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.G. Min. Interno 05/11/2015
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L.G. Min. Interno 05/11/2015
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1. PremessaCon le Linee Guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2010, questo Comitato, sulla scorta dei principi recati dall’art. 16 del D.L. n. 39/2009 ha fornito indicazioni lungo due direttrici d’azione riguardanti la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel complesso degli interventi pubblici finalizzati alla ricostruzione di L’Aquila e degli altri centri dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L’atto di indirizzo, per un verso, ha dettato una serie di indicazioni-ponte, finalizzate a consentire l’immediata applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici erogati, anche sotto forma di contributi a privati, per il risanamento degli immobili e delle infrastrutture nell’area del «cratere», nonché a sperimentare l’avvio delle white list, entrate poi a regime per effetto, dapprima del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e, in seguito, dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013. Per un altro verso, le predette Linee Guida hanno definito il modello delle cautel |
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2. Le condizioni di utilizzo dei contributi pubblici per la ricostruzioneA premessa delle indicazioni che qui di seguito saranno formulate, appare opportuno svolgere alcune considerazioni circa le modalità di utilizzo dei contributi per la ricostruzione privata istituiti dall’art. 3 del D.L. n. 39/2009, a favore dei privati proprietari o a condomìni composti dai soggetti privati. Come si è già accennato, la norma interpretativa recata dall’art. 3 -ter del D.L. n. 125/2010 R chiarisce due aspetti del regime giuridico delle sovvenzioni in parola. Il primo riguarda la natura delle erogazioni in argomento che è quella di indennizzo concesso a fondo perduto. Il secondo attiene, invece, alle condizioni di impiego; a questo proposito la disposizione in parola esplicita che i contratti stipulati dai beneficiari del contributo, per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni e servizi ad essi connessi, non ricadono sotto il regime dell’art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e quindi sono esenti dall’osservanza delle norme che regolano la contrattualistica pubblica. Tali previsioni non possono, tuttavia, essere inte |
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3. Le finalità perseguite dalle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012 e dai relativi provvedimenti attuativiCome sottolineato dall’Avvocatura Generale dello Stato nel contributo offerto a sostegno della predisposizione delle presenti Linee Guida, risulta evidente la ratio delle norme recate dall’art. 67 -quater del D.L. n. 83/2012 e dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013. |
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4. Le modalità del controllo antimafia sulle imprese affidatarie di appalti per la ricostruzione privataLe considerazioni appena svolte nei precedenti paragrafi 2 e 3 rendono evidente che il riconoscimento del contributo per la ricostruzione privata e la sua erogazione sono subordinati alla condizione che le offerte siano state presentate da operatori economici in possesso della «certificazione antimafia» (di tenore liberatorio) e al permanere di questo requisito per tutta la durata dei lavori commissionati dai privati proprietari. Vanno, a questo punto, affrontate due ordini di questioni. La prima riguarda il percorso giuridico attraverso il quale l’operatore economico acquisisce contezza di aver conseguito una «certificazione antimafia» di tenore liberatorio. Occorre, infatti, considerare che la «certificazione antimafia» — o meglio, secondo una nomenclatura più attuale, la documentazione antimafia — è un’attestazione che viene rilasciata solo nell’ambito di rapporti tra pubbliche amministrazioni; e proprio per questo motivo il Libro II del D.lgs. n. 159/2011 non consente più al privato di richiedere tale attestazione alla Prefettura competente. La seconda questione concerne, invece, il tipo di controllo antimafia cui devono sottostare gli operatori economici affidatari dei lavori per la ricostruzione privata; se cioè tale controllo debba esplicitarsi nella forma della comunicazione (destinata, come noto, ad accertare so |
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5. Segue. I controlli antimafia sulle imprese affidatarie di subappalti per la ricostruzione privataLe considerazione esposte nel precedente paragrafo 4 valgono evidentemente anche per le imprese che ricevono subappalti conferiti dalle imprese affidatarie degli appalti di lavori per la ricostruzione privata. È appena il caso di sottolineare che il termine «subappalto» deve essere inteso in questo contesto non nell’accezione dettata dall’art. 118, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce rilevanza ai subcontratti di importo superiore ad alcune soglie, calcolate anche in rapporto all’entità del contratto «principale». Poiché si è in presenza di rapporti intercorrenti tra soggetti privati, appare più appropriato fare riferimento alla nozione civilistica desumibile dall’art. 1656 c.c., secondo cui il subappalto consiste in |
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6. Segue. Le modalità di svolgimento del controllo antimafia in attesa della definitiva formazione dell’elenco speciale di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013Come riferito dal Prefetto dell’Aquila, nei contributi prodotti in preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato è in corso di pubblicazione l’elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre deve essere completato quello relativo alle imprese. Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti, il modello della ricostruzione privata delineato dal D.L. n. 83/2012 versi ancora in una fase di transizione in cui la verifica su elementi di controindicazione, dal punto di vista antimafia, nei confronti dell’impresa che effettua i lavori, può, alternativamente, essere effettuata o attraverso la consultazione dell’elenco di cui al precedente punto 4. (ove istituito), ovvero attraverso la documentazione antimafia prodotta dall’impresa. Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene opportuno fornire indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dei controlli antimafia relativamente a tale periodo di transizione. Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi: a) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo anteriore alla data di en |
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7. Gli effetti dell’informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti di imprese affidatarie di contratti e subcontratti di lavori servizi e forniture per la ricostruzione privataOccorre a questo punto soffermarsi sulla questione degli effetti che l’eventuale adozione di un’informazione antimafia interdittiva può determinare sul contratto d’appalto, stipulato dal proprietario/committente, beneficiario di contributi per la ricostruzione privata. Ai fini dei riflessi che il provvedimento inibitorio può avere sulla validità del rapporto negoziale, occorre considerare che l’art. 61 -quater, comma 8, del D.L. n. 83/2012 impone, a pena di nullità, che il contratto di appalto sia concluso in forma scritta ed aggiunge una serie di prescrizioni tra cui l’indicazione della «certificazione antimafia» in possesso dell’appaltatore. Dal sistema delineato sembra, dunque, che possa ricavarsi l’esistenza di una norma imperativa, tesa a limitare l’autonomia negoziale della parte appaltatrice, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., del contratto in caso di sua violazione, cioè nel caso in cui venga meno il possesso del predetto requisito antimafia. Anche qualora non si voglia aderire a conclusioni così radicali, pare comunque indubitabile che sulla base del rinnovato quadro normativo di riferimento, determinatosi per effetto del D.L. n. 83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la qualificazione morale dell’impresa, dal punto di vista antimafia, cos |
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8. Indicazioni per gli Uffici speciali per la ricostruzione e per i ComuniDefinite le modalità del controllo antimafia sulla ricostruzione privata, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa gli adempimenti che i due Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni devono svolgere per garantirne — in uno spirito di leale collaborazione istituzionale — la piena attuazione. In via preliminare, appare opportuno che sia mantenuto un costante raccordo informativo tra i predetti uffici e i competenti uffici dei Comuni tenuto conto che il riconoscimento del contributo ai privati consegue ad una attività procedimentale che vede strettamente coinvolte entrambe le competenze (alla concessione del contributo da parte dei Comuni a seguito di un apposito parere rilasciato dagli uffici speciali per la ricostruzione di l’Aquila e del cratere in esito all’istruttoria delle istanze presentata dai privati). |
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9. Gli strumenti di tutela negoziale del proprietario beneficiarioCome si è illustrato, nell’ipotesi di informazione antimafia interdittiva sopraggiunta in corso dei lavori di ricostruzione, il proprietario/committente può ottenere la ripresa del contributo solo sostituendo l’impresa colpita dalla misura inibitoria, con una individuata tra quelle che hanno presentato apposit |
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