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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 19/03/1999, n. 4
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[Premessa] |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - NaturaN3 "1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovraco |
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Art. 2 - Autonomia statutaria1. Le Comunità Montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali. 2. Lo Statuto, nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento deg |
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Art. 3 - Regolamenti1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità Montana adotta il Regolamento di Cont |
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Art. 4 - Funzioni1. Le Comunità Montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. |
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"Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e di servizi comunaliN3 1. La legge regionale 24 novembre 2006 |
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Art. 6 - Determinazione degli ambiti territorialiN3 "1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo. 2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del m |
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"Art. 7 - Individuazione delle Comunità Montane"N3 1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aven |
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"Art. 8 - Controllo sulle Comunità MontaneN3 1. Nell'ambito della loro autonomia st |
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TITOLO II Organi delle Comunità Montane |
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Art. 9 - Organi delle Comunità Montane1. Sono organi delle Comunità Montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente. |
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"Art. 10 - Composizione del ConsiglioN3 1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita. |
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Art. 11 - Competenze del Consiglio1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo della Comunità Montana. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) lo Statuto, i Regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici; b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i pr |
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"Art. 12 - Composizione della GiuntaN3 1. La Giunta è costituita dal P |
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Art. 13 - Competenze della Giunta1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Stat |
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Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta1. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, co |
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Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti gio |
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Art. 16 - Il Presidente1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti. |
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Art. 17 - Rapporto di fiducia1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzio |
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Art. 18 - Durata in carica del Consiglio |
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Art. 19 - Dimissioni1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consigl |
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Art. 20 - Funzionamento degli organi1. Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al nu |
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"Art. 21 - Rimozione e sospensione di Amministratori di Comunità MontaneN3 1. Al Presidente ed agli Amministrator |
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"Art. 22 - IndennitàN31. Al Presidente e agli Assessori delle |
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TITOLO III - Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna |
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Art. 23 - Concorso alla programmazione regionale e provinciale1. Le Comunità Montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e pro |
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Art. 24 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico1. La Comunità Montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento |
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"Art. 24 bis - Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associataN3 1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in form |
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Art. 25 - Programma annuale operativo1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità Montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si i |
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Art. 26 - Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta della Giunta sentiti i Comuni che ne fanno parte. 2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione. |
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Art. 27 - Destinazione d'uso del territorio1. Il Consiglio di ogni Comunità Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati |
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Art. 28 - Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comuni |
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Art. 29 - Conferenza permanente per la montagna1. Ai fini di un migliore coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità Montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna comunità montana, è istituita la Conferenza permanente della montagna, presieduta dall'Assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, nonché dal Presidente dell'UNCE |
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Art. 30 - Partecipazione1. Le Comunità Montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di parte |
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TITOLO IV - Interventi speciali |
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Art. 31 - Azioni di tutela e valorizzazione ambientale1. Le Comunità Montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti: a) alla si |
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Art. 32 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale1. Le Comunità Montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme: a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con Enti pubblici; c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiv |
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Art. 33 - Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 201. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle Comunità |
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Art. 34 - Azioni di rianimazione demografica e sociale1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani, |
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Art. 35 - Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, ist |
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Art. 36 - Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità Montane sostengono la tutela e la v |
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Art. 37 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'ent |
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Art. 38 - Turismo rurale in ambiente montano1. Le Comunità Montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, |
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Art. 39 - Consolidamento e sviluppo dell'occupazione1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate: a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale; b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestal |
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Art. 40 - Trasporti e viabilità locale1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasp |
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Art. 41 - Servizio scolastico e promozione culturale1. I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare u |
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Art. 42 - Autoproduzione in campo energetico1. La Regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d |
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Art. 43 - Informatica e telematica1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni Montani, la Re |
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Art. 44 - Accordi interprofessionali per il settore del legno1. La Regione, d'intesa con le Comunità Montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'econ |
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Art. 45 -Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico. |
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TITOLO V - Disposizioni varie |
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Art. 46 - Gestione associata dei servizi pubblici locali1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità Montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo: a) |
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Art. 47 - Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna1. Nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più effic |
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TITOLO VI - Finanza e Contabilità |
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Art. 48 - Autonomia finanziaria1. Le Comunità Montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità Montane. 2. I |
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Art. 49 - Finanziamenti regionali1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario. 2. La Regione concorre |
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Art. 50 - Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità Montane secondo i |
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Art. 51 - Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità |
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Art. 52 - Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della Montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi: |
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Art. 53 - Fondo per gli interventi speciali per la montagna1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità Montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 97/94. 2. Il fondo per gli interventi spec |
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Art. 54 - Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna. |
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Art. 55 - Fondo regionale per la montagna1. È istituito il Fondo regionale per la Montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione. 2. Il fondo regionale |
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Art. 56 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in |
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Art. 57 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo |
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Art. 58 - Revisione economico-finanziaria1. Il Consiglio della Comunità Montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere scelto |
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TITOLO VII - Personale |
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Art. 59 - Organizzazione delle strutture e del personale1. Le Comunità Montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione |
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TITOLO VIII - Costituzione di nuove Comunità Montane |
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Art. 60 - Disposizioni applicabili1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, |
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Art. 61 - Costituzione delle Comunità Montane e definizione dei rapporti patrimoniali1.N4 N5 "1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così c |
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Art. 62 - Costituzione provvisoria degli organi1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità Montane il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana. I rappresentanti sono scelti tra i Consiglieri Comunali o tra cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requ |
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Art. 63 - Prima seduta del Consiglio provvisorio1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità Montana è convocata dal Sin |
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Art. 64 - Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento1. In sede di prima costituzione delle Comunità Montane e fino all'approvazione degli Statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità Montana, nella seduta d'insediamento: |
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TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 65 - Norma transitoria per gli organi attuali1. Gli organi della Comunità Montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi. |
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Art. 66 - Adeguamento degli Statuti1. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entr |
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Art. 67 - Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 52, la concessione alle Comunità Montane delle |
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Art. 68 - Abrogazioni |
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Art. 69 - Norma finanziaria1. Ai maggiori oneri derivanti dall'art. 50 "Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento" e dall'art. 55 "Fondo Regionale per la montagna" della presente legge, valutati per l'anno 1999 rispettivamente in lire 1.500.000.000 e lire 3.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente |
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Art. 70 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pu |
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ALLEGATO AZone omogenee (primo comma art. 6) |
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PROVINCIA DI CATANZARO1. Zona della Piccola Sila e della fascia presilana - (Comuni 15)Comuni di Albi, Andali (parte), Belcastro (parte), Cerva, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Petronà, Sellia (part |
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PROVINCIA DI COSENZA1. Zona del Ferro e dello Sparviero - (Comuni 15) Comuni di: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce. 2. Zona del Pollino - (Comuni 11) Comuni di: Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Saracena, San Basile. |
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PROVINCIA DI CROTONE1. Zona Alto Crotonese e Marchesato - (Comuni 16) Comuni di: Belvedere Spinello (parte), Caccuri, Car |
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA1. Zona dello Stilaro e dell'Allaro - (Comuni 6) Comuni di: Bivongi, Caulonia (parte), Pazzano, Placanica (parte), Roccella Jonica (parte), Stilo. 2. Zona della Limina - (Comuni 7) Comuni di: Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Jonica (parte), |
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA1. Zona delle Serre - (Comuni 13) Comuni di: Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Filadelfia, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, |
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