Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 14/09/1998, n. 5180
Deliberaz. G.R. Umbria 14/09/1998, n. 5180
Deliberaz. G.R. Umbria 14/09/1998, n. 5180
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[Premessa]La Giunta regionale delibera: 1) di approvare il documento istruttorio dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, qua |
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Documento istruttorioEventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/98. Premesso: - che, a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive, la Regione ha emanato la L.R. 12 agosto 1998, n. 30, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive"; - che in ottemperanza al disposto di cui al comma 3 dell'art. 4 della predetta legge, la Giunta regionale deve stabilire entro 30 giorni dalla adozione dei criteri di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. n. 6/98, convertito, con modificazioni, nella L. 30 marzo 1998, n. 61, modalit& |
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Allegato 1 - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/1998 |
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Art. 1. - Oggetto.1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione dei |
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Art. 2. - Categorie di interventi ammessi a contributo.1. Per le unità immobiliari comprese in edifici danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, i contributi di cui all'art. 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi: a) riparazione con miglioramento sismico degli edifici con danneggiamento inferiore alla soglia di cui all'allegato A della legge 61, che abbiano comunque subito danni sig |
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Art. 3. - Presentazione delle domande.1. Entro il 10 novembre 1998 i soggetti legittimati individuati dall'art. 4, comma 4, della legge 61, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C N1. 2. La domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio ove esistente, ovvero, anche nel caso di comproprietà di una unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti |
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Art. 4. - Assegnazione fondi ai Comuni.1. Il Comune, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda, trasmette all'Ufficio edilizia della Giunta regionale l'elenco delle domande presentate |
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Art. 5. - Presentazione dei progetti.1. Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i soggetti ivi inseriti presentano al Comune, a pena di decadenza dal contributo, i progetti degli interventi in almeno tre copie. 2. Le soluzioni progettuali devono essere compatibili con quanto stabilito dalle direttive tecniche, di cui all'allegato B. |
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Art. 6. - Calcolo dei contributi.1. Per la categoria di interventi compresi nella lettera a) dell'art. 2, il calcolo del contributo per le opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico è effettuato con le modalità e nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 del decreto dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando il costo convenzionale indicato nella tabella 7 come L1 al lordo delle spese tecniche, più I.V.A., se non recuperabile. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo comprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti B e E N5. 1 bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98 N6 . 1 ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare: - € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq; - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq; - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq. Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti N7 . |
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Art. 7. - Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo.1. Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonchè le condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 2. Il Comune, acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonchè le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3. La concessione contributiva rilasciata dal Comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni N11. 3. I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità: a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immo |
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Art. 7 bisN2 1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli Enti locali, nonchè dei soggetti da que |
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Art. 7 ter - Termine inizio lavori.N11 1. I lavori devono avere inizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alterna |
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Art. 7 quater - Intervento comunale.N11 1. Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7 ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprendenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successiv |
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Art. 8. - Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi N11.1. I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo: a) dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni; b) diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni. Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all'interno dell'edificio in locali agibili N |
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Art. 9. - Esecuzione anticipata dei lavori.1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge 61 possono eseguire i lavori di riparazione o r |
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Art. 10 - Erogazione dei contributi.N4 1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati: a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori; b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo; c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo; d) saldo alla ultimazione dei lavori N15. 1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile. |
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Art. 11. - Cumulabilità dei contributi.1. Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità co |
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Art. 12. - Costituzione consorzi e poteri sostitutivi.1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli |
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Art. 13. - Vigilanza e controllo.1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di cont |
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Art. 14. - Illeciti urbanistici ed abusi edilizi.1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi. |
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Allegato A |
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1.Si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. P |
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Allegato B - Direttive tecniche - Edifici |
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1. PremessaLe presenti direttive tecniche si applicano per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Esse sono previste dall'art. 2, comma 3, della legge di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, che recita: "le Regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge:" a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la r |
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2. Edifici in muratura |
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2.1. Tipologie di intervento.Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Alcuni interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi dei danni e della vulnerabilità e criteri di progettazione degli interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte. In base alle soglie di danno descritte in Tab. 1, agli indicatori di vulnerabilità definiti dalle carenze strutturali gravi elencate in Tab. 2, e al valore del coefficiente di vulnerabilità convenzionale <Cconv> (definito nell'Allegato A alla L. 61/98), si ricavano i livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo, riportati nella Tab. 3. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla Tab. 7 - "Costi base massimi ammissibili". |
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2.2. Analisi di danno - Vulnerabilità e criteri di progettazioneIl progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente: a) danni ai maschi murari; b) lesioni di distacco fra gli elementi strutturali; c) dissesti negli orizzontamenti, archi e architravi; d) cedimenti; e) martellamenti; f) crolli, anche parziali, degli elementi strutturali. Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente: |
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2.3. SismicitàIl coefficiente di intensità sismica di riferimento è assunto pari a Crif = 0.07 per i |
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2.4. Verifiche sismicheIl progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Le valutazioni da effettuare riguardano i possibili meccanismi di collasso nel piano e fuori del piano delle murature. In particolare, dovranno essere valutate la resistenza a taglio, anche convenzionale, dei maschi murari, la resistenza per azioni ortogonali al piano e l'efficacia dei collegamenti fra i vari elementi strutturali. Gli schemi in base ai quali è effettuato il calcolo devono essere coerenti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l'efficacia dei collegamenti. |
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2.5. Verifica degli interventi su edifici distrutti o con crolli estesi.Si dovrà seguire la norma vigente: |
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3. Edifici in cemento armato |
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3.1. Tipologie di intervento.Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, pu |
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3.2. Analisi di danno - Vulnerabilità e criteri di progettazione.Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente: a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno; b) dissesti negli orizzontamenti; c) cedimenti; d) martellamenti; |
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3.3. Sismicità.Vale quanto esposto al punto 2.3. |
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3.4. verifiche sismiche.Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale con |
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4. Edifici in acciaioIn linea di principio valgono le indicazioni riportate nel Cap. 3. In considerazione dell'eterogeneità di comportamento di questo tipo di strutture in fun |
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5. Edifici in struttura mistaDi norma si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti capitoli 2, 3 e 4, relative alla tipologia |
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6. EDIFICI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA IN ELEMENTI PREFABBRICATI (calcestruzzo, acciaio). |
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6.1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO.Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati, devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiett |
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6.2. ANALISI DI DANNO - VULNERABILITÀ E CRITERI DI PROGETTAZIONE.Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente: a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno; b) dissesti negli orizzontamenti; c) cedimenti; d) martellamenti; |
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6.3. SISMICITÀ.Vale quanto esposto al punto 2.3. |
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6.4. VERIFICHE SISMICHE.Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della solo ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature es |
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Danno significativoÉ definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite: - lesioni diffuse di qualunqu |
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Danno graveSi definisce danno grave (ai sensi dell'Allegato A della L. 61/98) quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite: |
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Danno gravissimoSi definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizioni di seguito definite: - Lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza media superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale |
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Crollo- Crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), ovvero danni gravissimi che implichino la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali. Tabella 2 - Edifici in muratura: definizione delle carenze strutturali gravi (vulnerabilità) Si definiscono carenze strutturali gravi, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno due delle condizioni di seguito definite (tra le carenze di seguito elencate non vengono comprese quelle da eliminare in ogni caso a partire dal livello minimo di intervento definito nell'Allegato A della legge n. 61/98: carenze di collegamenti, strutture spingenti, ecc.): 1. carenza di resistenza della muratura dovuta: - a cattiva qualità dei materiali costituenti, oppure - a mancanza di collegamento tra i paramenti, oppure |
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Danno significativoÉ definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite: |
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Danno graveSi definisce danno grave (ai sensi dell'Allegato A della L. 61/98) quello consistente in almeno una d |
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Danno gravissimoSi definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite: - danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano; - danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superi |
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Danno significativoÉ definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente nelle condizioni riportate nelle tabelle 1 e 4, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato. Tab. 7.1.A - Costi base massimi ammissibili - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (1)
Il contributo di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 è concesso applicando ai costi base massimi ammissibili, di cui alla seguente tabella, i coefficienti specificati nel suddetto comma 5.
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