Circ. Ag. Territorio 11/04/2006, n. 3/T | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Ag. Territorio 11/04/2006, n. 3/T

Nuovi termini per l’accatastamento delle unità immobiliari urbane, ai sensi dell’art. 34-quinquies, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ampliamento della possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni DOCFA.
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1. Premessa

L’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006,

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2. Termini per la presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni

L’art. 34-quinquies, comma 2, lettere a) e b), al fine di razionalizzare i procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni, apporta rilevanti modifiche alla disciplina contenuta rispettivamente negli artt. 28 e 20 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Per effetto della modifica apportata dalla citata lettera a) al p

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3. Applicabilità della nuova disciplina

Come è stato accennato al paragrafo precedente, il termine di trenta giorni per la presentazione delle dichiarazioni i

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4. Riflessi della nuova disciplina sul piano sanzionatorio

Come è noto, la tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni relative alle fattispecie di cui trattasi è soggetta a sanzione.

La nuova disciplina in materia di termini delineata dall’art. 34-quinquies in parola non apporta alcuna innovazione circa i connessi profili sanzionatori, in ordine ai quali, pertanto, può farsi senz’altro rinvio alle direttive emanate al riguardo con Circolare n. 2 del 17 aprile 2002.

Si precisa peraltro che, successivamente, l’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) al comma 338 ha previsto che “Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249

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5. Modalità di indicazione della data dell’evento che comporta l’obbligo di presentazione di una dichiarazione Docfa

La nuova formulazione dell’art. 28 del R.D.L. 652/39, come chiarito, prevede per la presentazione della dichiarazione Docfa il termine di trenta giorni decorrente dalla data (giorno, mese e anno) dell’evento cui la norma riconnette l’obbligo della dichiarazione stessa.

Gli attuali modelli utilizzati per l

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6. Dichiarazioni riguardanti particolari casi di aggiornamento catastale

Si coglie l’occasione per rappresentare che nei casi in cui la dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili nelle categorie fit

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7. Pagamento mediante deposito interno per le dichiarazioni Docfa

Con provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 2005, è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento delle tasse ipote

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8. Disposizioni finali

Considerata la portata innovativa dell’art. 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, e dei collaterali riflessi sotto il profilo sanzionatorio, gli Uffici p

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Presentazione in catasto delle dichiarazioni delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni, nonché quelle dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta


Ufficio Provinciale di___________________


L’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11/3/2006, ha introdotto un nuovo termine per la dichiarazione in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione, di quelle già censite che hanno subito variazioni, nonché per gli immobili che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta.

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