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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 30/10/2015, n. 31
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L. R. Puglia 30/10/2015, n. 31
- L.R. 15/02/2016, n. 1
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Art. 1 - Principi e finalità1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 R (Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari. 2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguat |
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Art. 2 - Oggetto1. Le funzioni in materia di N1difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. 2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della I. 56/2014. |
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Art. 3 - Funzioni oggetto di riordino1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bar |
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Art. 4 - Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell’articolo 3 e, in particolare, i |
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Art. 5 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall’ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni |
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Art. 6 - Norma transitoria1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordi |
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Art. 7 - Criteri generali per l’individuazione delle risorse1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell’articolo 1, |
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Art. 8 - Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimen |
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Art. 9 - Associazioni e fusioni di comuni1. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in mater |
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Art. 10 - Società partecipate1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate. |
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Art. 11 - Disposizioni finali1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016. 2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni prov |
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Art. 12 - Norma finanziaria1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell’ambito dell’Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti ini |
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