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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 20/03/1998, n. 12
L.R. Liguria 20/03/1998, n. 12
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[Premessa] |
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Capo I - Finalità |
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Capo II - Competenze della Regione e degli Enti locali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico |
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Art. 2. (Competenze della Regione)1. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta: a) approvare, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'articolo 10 ed in ordine di priorità secondo i criteri di cui all'allegato A della legge, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato; b) stabilire i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995, tenuto conto dei contenuti del piano territoriale di coordinamento paesistico |
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Art. 3. (Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale)1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della L. 447/1995, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. |
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Art. 4. (Competenze della Provincia)1. Spetta alla Provincia: a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti ed alla valutazione dell'inquinamento acustico al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti nel |
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Art. 5. (Città metropolitana)1. Per il territorio di competenza sono attribuite alla Città metropolitana, ove costituita, l |
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Art. 6. (Competenze del Comune)1. Spetta al Comune: a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, anche delegando tale funzione alla Comunità montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico; b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.R. 4 settembre |
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Art. 7. (Classificazione acustica)1. La classificazione acustica è adottata dal Comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla Provincia che l'approva entro centoven |
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Art. 8. (Potere esecutivo)1. In caso di mancato adempimento delle Province e dei Comuni a quanto previsto dall'articolo 7, comm |
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Art. 9. (Ordinanze contingibili ed urgenti)1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente |
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Art. 10. (Piani di risanamento comunali)1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995 o qualora, nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, i Comuni adottano i piani di risanamento acustico coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambient |
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Capo III - Disposizioni a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante da attività pubbliche o private |
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Art. 11. (Piano di risanamento delle imprese)N11. Le imprese devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 447/1995. |
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Art. 12. (Attività all'aperto)1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 447/1995. |
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Art. 13. (Attività temporanee)1. Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune c |
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Art. 14. (Unità sanitarie locali)1. Gli enti locali possono avvalersi, se del caso, dell'apporto delle Unità sanitarie locali p |
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Art. 15. (Sanzioni)1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della L. 447/1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, co |
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Art. 16. (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di |
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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 17. (Norma transitoria)1. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla classificazione acustica si applicano i valori limite di cui all'articolo 8, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). |
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Art. 18. (Abrogazione)1. La L.R. 4 luglio 1994, n. 31 (indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acust |
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Allegato "A" (Art. 2)1. Interventi previsti nelle aree:
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