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D. Min. Interno 04/08/2015

Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Economia e Fin. 21/04/2023
- D. Min. Economia e Fin. 28/11/2017
- D. Min. Economia e Fin. 15/12/2016
- D. Min. Economia e Fin. 30/06/2016
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Premessa

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», di seguito denominato «regolamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», di seguito denominato «Testo unico»;

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Art. 1. - Definizioni

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1 del regolamento, si intende:

a. “Area pubblica”: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

b. “Area riservata”: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;

c. “CCITT Group IV”: metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;

d. “DPI”: la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;

e. “IEN”: Istituto Elettrotecnico Nazionale;

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Art. 2. - Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

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Art. 3. - Portale della Giustizia Tributaria

1. Il Portale della Giustizia Tributaria è accessibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed è composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

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Art. 4. - Registrazione dei soggetti

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC di cui all'art. 7 del regolament

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Art. 5. - Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento)

1. Il S.I.Gi.T. è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

3. Il S.I.G

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Art. 6. - Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)

1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.

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Art. 7. - Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento)

1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema. N5

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta vie

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Art. 8. - Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento)

1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema. N5

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

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Art. 9. - Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)

1. Salvo quanto disposto dall'

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Art. 10. - Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;

b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

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Art. 11. - Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento)

1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e ner

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Art. 12. - Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento)

1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.

2. Il fascicolo in

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Art. 13. - Pagamenti (art. 19 del regolamento)

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presid

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Art. 14 - Adeguamento delle regole tecniche e delle misure di sicurezza e privacy

N9

1. Le regole tecnico operative e le misure tecnico organizzative adottate al fine

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Art. 15. - Informazioni sui servizi

1. Le informazioni relative alla fruibilità dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul

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Art. 16. - Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie

N1

1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del

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