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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 30/08/2013, n. 19989
Sent. C. Cass. civ. 30/08/2013, n. 19989
Professioni tecniche - Geometri - Costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato - Competenza professionale dei geometri - Esclusione - Conseguenze - Innovazione ex D.Lgs. n. 212 del 2010 - Portata.Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del |
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SENTENZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione del 6/6/1992 D.D. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare al geometra V.D. un compenso di L. 41.105.604 per attività professionale. Il De Leonardis assumeva di avere conferito al Vitale l'incarico di progettare la costruzione di un edificio, di averlo altresì incaricato della direzione lavori, del disbrigo delle pratiche amministrative e della predisposizione dei calcoli del cemento armato che il Vitale aveva fatto redigere, a sue spese, da un ingegnere; per tutte le prestazioni era stato convenuto il corrispettivo di L. 12.000.000 oltre L. 4.000.000 per le pratiche di accatastamento e per quelle necessarie per i certificato di abitabilità ed era stata già pagata la complessiva somma |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare, la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato). Il ricorrente censura la ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato sostenendo di avere limitato il proprio intervento alla progettazione architettonica affidando i compiti relativi alla progettazione strutturale, relativa ai calcoli delle strutture in cemento armato ad un ingegnere che, quindi si è assunto le responsabilità sugli aspetti rilevanti per la pubblica incolumità. Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri vietino la scissione della progettazione architettonica da quella strutturale ponendo come obbligatorio che sia lo stesso soggetto a realizzare entrambe. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2. Il ricorrente sostiene che le norme in materia di competenza professionale dei geometri non sarebbero state correttamente applicate dalla Corte di Appello che avrebbe escluso la legittimazione del geometra a progettare e dirigere costruzioni dotate anche solo parzialmente di cemento armato, mentre la L. n. 1086 del 1971, art. 2, prevede che la costruzione di opere in conglomerato cementizio possa avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto anche da un geometra iscritto nel relativo albo nei limiti delle sue competenze e, nel caso concreto, la competenza sarebbe riconosciuta dallo stesso R.D. n. 274 del 1929 che, all'art. 16, lett. m, attribuisce ai geometri la competenza in materia di progetto, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili. Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri escludono che tali professionisti possano svolgere progettazione di modeste costruzioni civili ogni qual volta sia richiesta l'utilizzazione di strutture, anche molto semplici, in cemento armato. 2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione e interdipendenza. 3.1 Il primo motivo, che ripropone argomenti già più volte esaminati e disattesi dalla |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna V.D. a pagare a D.D. le spese di questo giudiz |
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