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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 31/10/1994, n. 44
L. R. Marche 31/10/1994, n. 44
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/12/1994, n. 84
- L.R. 15/10/2001, n. 20
- L.R. 28/07/2003, n. 17
- L.R. 27/11/2012, n. 37
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Capo I - Princìpi |
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Art. 1 - Disposizioni generali1. L'attività amministrativa della Regione e degli enti e delle aziende dipendenti, in conformità ai princìpi dello Statuto e della legge 7 agosto 1990, n. 241 R, è svolta secondo criteri di semplici |
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Art. 2 - Responsabilità dei procedimenti1. Il direttore di dipartimento, in collaborazione con la |
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Art. 3 - Termini1. N2 2. In tutti i casi in cui l'organo competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento la Giunta regionale fissa altresì il termine intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto all'organo regionale competente per l'ad |
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Art. 4 - Presentazione di domande e istanze1. Gli uffici che ricevono direttamente domande, istanze o altri documenti rilasciano ricevuta, con l'attestazione della data, anche sotto forma di visto, sulle copie o rilasciano fotoco |
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Art. 5 - Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti com |
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Capo II - Partecipazione |
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Art. 6 - Programmi e piani1. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privat |
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Art. 7 - Provvedimenti a carattere puntuale1. L'avvio dei procedimenti relativi a Provvedimenti a carattere puntuale è comunicato dal responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenire, nonché agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili nei confronti dei quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso. 2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione per |
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Art. 8 - Accordi sostitutivi e provvedimenti finali1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, |
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Capo III - Semplificazione |
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Art. 9 - Conferenza dei servizi1. Il dirigente del servizio competente, convoca, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono, in ogni caso, indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione region |
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Art. 10 - Accordi organizzativi1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 9, quando si rende necessario con |
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Art. 11 - Pareri e intese1. In tutti i casi in cui le leggi prevedono il parere o l'intesa di una o più commissioni consiliari su atti da deliberarsi dalla Giunta regionale, il parere o l'intesa sono resi non oltre il termine stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 3. Il termine può essere sospeso per una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. |
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Art. 12 - Accertamenti tecnici1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sp |
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Art. 13 - Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio1. Alla ricezione delle autocertificazioni e degli altri atti e documenti da parte degli inter |
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Art. 14 - Denunce sostitutive, silenzio accoglimento1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati nelle materie |
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Art. 15 - Obbligo di identificazione1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi contatto con il pubblico devono e |
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Art. 16 - Disposizioni finali1. Le comunicazioni previste dalla presente legge si intendono perfezionate al moment |
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Art. 17 - Modificazioni delle leggi regionali1. Omissis 2. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 |
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Art. 18 - Regolamento interno della giunta regionale.1. La Giunta regionale determina con regolamento interno le modalità di proprio funzionamento. |
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