1.- Va esaminata preliminarmente l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
Tale eccezione va respinta.
Essa, infatti, si basa sull'erroneo presupposto di non tenere conto del fatto che l'8 luglio 2012 era domenica, sicché essendo il 9 luglio 2012 la data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, non si è avuto alcun ritardo, perché, come è noto, in linea generale, i termini che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo.
2.- Il ricorso è articolato in tre motivi.
2.1.- Coti il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001 R, art. 2, comma 3; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione manifesta contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa più punti decisivi della controversia.
L'Istituto contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'importo versato dal dipendente per la tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati di appartenenza non sarebbe compreso nella indennità di toga e richiama, sul punto, il parere n. 1/2007 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna.
Si deduce, inoltre, l'omessa considerazione dell'assunto difensivo dell'Istituto in ordine all'assenza di una base legislativa o contrattuale idonea a giustificare il rimborso, secondo quan