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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Puglia 27/03/1996, n. 1126
Delib. G.R. Puglia 27/03/1996, n. 1126
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[Premessa]La L. 26.10.1995, n. 447, all'art. 2 commi 6 e 7, stabilisce che la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale ha come requisito il possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o del diploma universitario ad indirizzo scientifico, ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico e che per svolgere tale attività dev'essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Il giorno 25.1.1996 è stata adottata, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, una risoluzione (allegato, parte integrante della presente deliberazione), concernente indicazioni applicative generali, finalizzate ad un'attuazione omogenea della norma in tutte le regioni. Considerato che occorre porre in atto anche presso questa Regione le suddette indicazioni applicative, nonché stabilire le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande ai fini dello svolgimento dell'attività di tecnico competente, si propone quanto segue: |
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Allegato - DOCUMENTO INTERREGIONALE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO (n. 447/95 art. 2, co. 6, 7, 8 e 9) |
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PremessaLa legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, pubblicata sulla G.U. del 30.10.1995 stabilisce principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione. L'articolo 2 di detta legge, ai commi 6, 7, 8 e 9, istituisce la figura del «tecnico competete», quale figura professionale idonea ad effettuare le attività nel ca |
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Allegato A) - RISOLUZIONELe regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano sulle seguenti indicazioni generali, applicative dell'art. 2 della L. 447/1995, commi 6, 7, 8 e 9: 1) i soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente, presentano apposita domanda all'Assessorato competente in materia ambientale della Regione o Provincia Autonoma di residenza per il successivo atto di riconoscimento. Ogni Regione si impegna ad equiparare a tutti gli effetti utili il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e a permettere l'esercizio ai possessori degli attestati sul proprio territorio mediante apposita disposizione legislativa; 2) la domanda, redatta secondo i criteri previsti dai rispettivi Enti, dovrà essere corredata da tit |
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