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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 01/07/1986, n. 318
- Avviso di rettifica in G.U. 5.7.1986, n. 154
- L. 09/08/1986, n. 488 (Legge di conversione). In vigore dal 22/08/1986, in corsivo.
- Avviso di rettifica in G.U. 22.8.1986, n. 194
- D.L. 31/08/1987, n. 359 (L. 29/10/1987, n. 440)
- D.L. 02/03/1989, n. 66 (L. 24/04/1989, n. 144)
- Sentenza C. Cost. 02/06/1994, n. 206
- D. Leg.vo 25/02/1995, n. 77
- L. 24/12/2012, n. 228
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[Premessa]I |
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TITOLO I - BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI |
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Art. 1. - Bilancio1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro cons |
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Art. 2. - Trasferimenti delle regioni1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e |
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Art. 3. - Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi: |
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Art. 4. - Fondo ordinario per la finanza locale1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi. 2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla |
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Art. 5. - Fondo perequativo per la finanza locale1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue: a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT; b) per il |
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Art. 6. - Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali1. A valere sul fondo “di cui al precedente articolo 3” N1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue: a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, “degli articoli 7 e 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55” N1, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, e dell'art. 13 della L. 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli inter |
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Art. 7. - Fondo ordinario per le comunità montane1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione resid |
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Art. 8. - Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre |
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Art. 9. - Disposizioni sui mutui agli enti locali1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità. |
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Art. 9-bis. - Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa de |
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Art. 10. - Mutui con la Cassa depositi e prestiti1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno. 2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di a |
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Art. 11. - Edilizia scolastica1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare: a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti; b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità: |
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Art. 12. - Servizi pubblici a domanda individuale1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere copert |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 13. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 268 del testo unico sulla finanza locale, app |
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Art. 14. - Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986. 2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato art. 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state preced |
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Art. 15. - Addizionale sul consumo dell'energia elettrica1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131. |
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Art. 16. - Tasse sulle concessioni comunali1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 nov |
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Art. 16-bis - Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 101. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente: |
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Art. 17. - Canone per la raccolta e la depurazione delle acque1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. |
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Art. 18. - Imposta sull'incremento di valore degli immobili1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli |
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Art. 19. - Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia1. Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al R.D.L |
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Art. 20. Copertura finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 125.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede: a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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