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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 13/08/1993, n. 17
L.R. Puglia 13/08/1993, n. 17
- L.R. 18/07/1996, n. 13
- L.R. 05/06/1997, n. 16
- L.R. 14/06/2007, n. 17
- L.R. 31/12/2009, n. 36
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TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI |
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Articolo 1 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge definisce l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post - consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso. 2. I rifiuti della presente legge sono |
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Articolo 2 - (Piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani)1. Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani prevede la realizzazione |
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Articolo 3 - (Durata modifiche o revisioni del piano regionale)1. Il piano regionale è riferito al periodo 1993/2011. 2. Ogni tre anni la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano. La relazione deve contenere indicazioni in merito: a) alla verifica delle previsioni di piano in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali pubblicati dall'ISTAT; b) all'andame |
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TITOLO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI |
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Articolo 5 - (Svolgimento delle attività di raccolta)1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente alle fasi di c |
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Articolo 6 - (Raccolta differenziata rifiuti urbani pericolosi)1. Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, i comuni sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali dalla normativa vigente nelle seguenti categorie: - pile e batterie esauste; |
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Articolo 7 - (Raccolta differenziata di materiali utili)1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge secondo le seguenti modalità: - separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca: - separazione dei flussi di rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin dalla produzione dis |
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Articolo 8 - (Raccolta dei rifiuti ingombranti)1. Nell'ambito dei propri regolamenti per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, i comuni provvedono altresì |
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TITOLO III - LOCALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI |
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Articolo 9 - (Individuazione dei siti degli impianti)1. La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere effettuata ai sensi del DM 28 dicembre 1987, n. 559 e con l'osservanza dei criteri prescritti dal piano regionale nonchè secondo le tipologie impiantistiche e i fabbisogni di smaltimento previsti dal piano stesso per ciascun bacino. 2. Per la individuazione dei siti in attuazione delle prevision |
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Articolo 10 - (Enti competenti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti)1. Alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente art. 9, compresa l'acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie, provvedono obbligatoriamente: a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale; |
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Articolo 11 - (Approvazione dei progetti e realizzazione degli impianti)1. I progetti di cui al precedente art. 10 devono essere conformi alle caratteristiche indicate nel piano regionale e devono essere corredati della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge a seconda si tratti di stazioni di trasferimento, impianti di stoccaggio provvisorio, trattamento o smaltimento finale ovvero di discariche controllate. |
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Articolo 12 - (Esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani)1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, in tutte le fasi indicate all'art. 1 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, sono gestite dai comuni o loro consorzi nelle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. L'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impiant |
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Articolo 13 - (Obbligo al conferimento) |
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Articolo 14 - (Rifiuti urbani pericolosi)1. Alle attività di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da elettrodomestici, lampade e materiale e |
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TITOLO IV - NORME FINALI |
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Articolo 15 - (Chiusura delle discariche esistenti)1. Nelle more della definizione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, contestualmente all'attivazione degli impianti di smaltimento previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il comune dispone l'immediata chiusura delle discariche esercitate in ass |
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Articolo 16 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di omissione o ritardo da parte degli enti obbligati per gli adempimenti d |
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Articolo 17 - (Garanzie finanziarie)1. Fino alla effettiva operatività dell'albo nazionale della legge 29 ottobre 1987, n. 441 le società miste, gli enti e le imprese specializzate autorizzate, per l'esercizio degli impianti sono tenuti, en |
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Articolo 18 - (Acquisizione risorse finanziarie)1. Per la realizzazione degli impianti, i comuni obbligati, singoli, associati o consorziati, attivano ogni util |
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Articolo 19 - (Riduzione della produzione dei rifiuti)1. La regione, le province, i comuni, nonchè tutti gli enti, istituti, aziende ed amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della regione, delle province e dei comuni, privilegiano, per le necessità dei propri uffici, strutture, laboratori, etc., la utilizzazione di materiali e beni derivanti dal riciclaggio di materie prime seconde. |
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Articolo 21 - (Sanzioni)1. Le violazioni ai divieti di cui al comma 4o del precedente art. 13 sono punite con |
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Articolo 23 - (Disciplina generale)1. Per tutti gli aspetti inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani non disciplinat |
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Allegato A - Documentazione richiesta per i progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbaniI progetti relativi agli impianti destinati allo svolgimento di una o più fasi dell'attività di smaltimento rifiuti urbani, ad esclusione delle discariche controllate di I categoria, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati: 1.00 Relazione generale 2.00 Relazione di impatto ambientale 3.00 Elaborati tecnici 4.00 Certificazioni integrative 1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE 1.01 Considerazioni di base del progetto. 1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. |
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Allegato B - Documentazione richiesta per i progetti degli impianti di discarica controllata di I categoriaI progetti relativi agli impianti di discarica controllata di I categoria, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati: 1.00 Relazione generale 2.00 Relazione di impatto ambientale 3.00 Elaborati tecnici 4.00 Certificazioni integrative 1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE 1.01 Considerazioni di base del progetto. 1.02 Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. 1.03 Indicazione delle utenze da servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con specifica |
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Allegato C - Documentazione richiesta per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 14, 4o commaLe domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12, 4o comma, della presente legge, devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati: 1.00 Relazione generale 2.00 Idoneità tecnico - economica: documentazione 3.00 Certificazioni integrative 1.00 RELAZIONE GENERALE 1.01 Progetto di massima della organizzazione dei servizi di smaltimento con riferimento all'ipotesi dello svolgimento delle attività negli ambiti territoriali previsti e comunque nell'ambito del territorio regionale pugliese. 1.02 Individuazione quantitativa dei rifiuti urbani che si prevede di trattare, in relazione alle utenze che si intendono servire. |
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