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Deliberaz. G.R. Lazio 21/07/2015, n. 366

Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente;

VISTO l’art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;

VISTO l’art. 26 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2 che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della Legge n. 431/1998;

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Allegato A - Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche ed integrazioni

1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione.


2. Risorse

Le risorse del Fondo sono formate da:

a) risorse statali accreditate annualmente alla Regione Lazio con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) risorse regionali stanziate nel bilancio di previsione della Regione Lazio.


3. Enti destinatari del Fondo e cronologia per l’espletamento delle procedure comunali

Tutti i Comuni della Regione Lazio che intendono accedere al Fondo, pubblicano il bando e formano la relativa graduatoria finalizzata all’assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo.

I termini per l’espletamento delle procedure comunali finalizzate al conseguimento del contributo, sono i seguenti:

- il bando comunale è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno;

- la graduatoria definitiva è trasmessa alla Regione Lazio con la relativa documentazione, entro il 20 settembre di ogni anno. Detto termine è perentorio. I dati trasmessi dopo questa data non saranno presi in considerazione ai fini del riparto ed il comune verrà escluso dalla ripartizione dell’annualità del Fondo.


4. Soggetti beneficiari dei contributi

Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

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