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Sent. C. Stato 22/05/2015, n. 2567

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Appalti pubblici - Appalto integrato - Requisiti speciali - Capacità tecnico-organizzativa - Servizi di progettazione oggetto di valutazione - Servizi di progettazione approvati da altra stazione appaltante - Servizi di progettazione eseguiti per conto di committente privato.

L’art. 263, secondo comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come t

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, rubricato al n. 1061/2013, S.A.D. s.r.l. esponeva di avere partecipato all’appalto integrato indetto dal Comune di Gioia del Colle per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile comunale da adibire a centro interculturale e sportello per l’integrazione socio sanitaria culturale per gli immigrati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della procedura, la Edil Bat s.r.l. si è classificata al primo posto in graduatoria, col punteggio di 95,55/100, mentre S.A.D. s.r.l. si è classificata al secondo posto, riportando un punteggio pari a 75,35/100.

Con provvedimento prot. 19415 del 16 luglio 2013 il Comune di Gioia del Colle ha quindi disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di Edil Bat s.r.l., impugnata con il suddetto ricorso unitamente a tutti i verbali e gli atti di gara per i motivi così riassunti nella sentenza di primo grado:

“1) Violazione artt. 2, 2bis, 3 e 10bis della l. n. 241/90 – violazione par condicio e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, per non aver la stazione appaltante riscontrato le istanze di autotutela avanzate dalla ricorrente;

2) Violazione del bando di gara e del disciplinare – violazione artt. 252 e 263 del DPR 207/10 – eccesso di potere per disparità di trattamento – violazione par condicio, illogicità e irrazionalità manifesta nonché erronea presupposizione di fatto, per aver la stazione appaltante aggiudicato la gara alla contro interessata priva dei requisiti tecnici, anziché escluderla, non avendo la Edil Bat espletato negli ultimi 10 anni i servizi tecnici di cui all’art.252 DPR 207/10, come richiesto dalla legge di gara;

3) Violazione art.46 Codice Appalti – eccesso di potere per sviamento, violazione par condicio, erronea presupposizione di fatto, violazione principio di buon andamento e buona amministrazione, per l’asserita possibilità che l’Amministrazione ricorra all’istituto del soccorso istruttorio nei confronti della contro interessata;

4) Violazione del bando e del disciplinare di gara con riferimento all’attribuzione dei punteggi alla contro interessata – eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, in quanto l’aggiudicataria ha progettato l’ascensore collocandolo all’esterno del fabbricato, in violazione di un parametro del progetto preliminare di massima, ciò nonostante conseguendo il punteggio massimo di 10 punti”.

La ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento degli atti impugnati nonché l’accertamento del proprio diritto al subentro nell’appalto, previa esclusione di Edil Bat s.r.l. ed infine il risarcimento dei danni subiti e subendi per l’illegittima aggiudicazione.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1157 in data 2 ottobre 2014, il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, dichiarava improcedibile l’azione di annullamento, respingeva la domanda di subentro nel rapporto e condannava il Comune di Gioa del Colle al risarcimento del danno, quantificando in € 39.570,05 con rivalutazione monetaria dalla data della sottoscrizione del contratto di appalto fino alla pubblicazione della stessa sentenza e, successivamente, gli interessi legali fino al soddisfo.

2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Gioia del Colle propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9633/2014, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio S.A.D. s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 17 febbraio 2015.

3.1. Il Comune appellante contesta la sentenza di primo grado affermando che il prim

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P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 9633/2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie nell

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