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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Difesa 11/05/2015, n. 82
D. Min. Difesa 11/05/2015, n. 82
D. Min. Difesa 11/05/2015, n. 82
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[Premessa]Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici; b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieri |
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Art. 2. - Istituzione dell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei la |
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Art. 3. - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è |
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Art. 4. - Categorie e classifiche di iscrizione1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività di cui al comma 2 e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili di cui al comma 3. 2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate: a) |
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Art. 5. - Comitato tecnico consultivo1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, è isti |
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Art. 6. - Ufficio per la tenuta dell'albo1. Ai fini della tenuta dell'albo e per il coordinamento delle attività istrutto |
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Art. 7. - Verifiche e ispezioni1. Le attività istruttorie di verifica e ispettive volte ad accertare il posse |
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Art. 8. - Requisiti d'ordine generale1. Non sono iscrivibili all'albo le imprese: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sussiste una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero è pendente il procedimento per l'applicazione di una delle citate misure di prevenzione, salvo quanto previsto dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 67; il divieto opera quando la causa che lo determina riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di socie |
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Art. 9. - Requisiti di ordine speciale1. Sono requisiti d'ordine speciale in base ai quali è operata l'attribuzione della categoria e della classifica: a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata direzione tecnica; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) personale qualificato; e) idoneità tecnica pregressa. 2. Il livello di capacità economica e finanziaria è dimostrato attraverso: |
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Art. 10. - Iscrizione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia1. Le imprese stabilite in altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto l |
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Art. 11. - Procedimento di iscrizione1. L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attivit&agr |
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Art. 12. - Obbligo d'informazione da parte delle imprese1. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal ve |
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Art. 13. - Sospensione1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo, da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi, nei seguenti casi: |
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Art. 14. - Cancellazione1. La cancellazione delle imprese dall'albo è disposta nei seguenti casi: a) cessazione di attività; b) richiesta di cancellazione presentata dall'impresa interessata; c) accertata non veridicità |
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Art. 15. - Procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo1. I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 sono preceduti dalla comunicazione da parte del dirigente responsabile alle imprese dei fatti addebitati, correda |
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Art. 16. - Tutela della riservatezza1. I dati acquisiti nell'ambito dell'attività di tenuta dell'albo sono trattat |
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Art. 17. - Clausola di invarianza finanziaria1. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle amministraz |
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Allegato A - Tabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale (cat. B.TER.)
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Allegato B - Tabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale (cat. B.SUB.)
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Allegato C - Tabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale per le bonifiche subacquee oltre i quaranta metri di profondità (cat. B.SUB. oltre 40 m.)(1)
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Elenco oneri informativiParte di provvedimento in formato grafico |
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