1. Le doglianze riferite in ricorso alla pretesa inconfigurabilità del reato residuo sono infondate.
2. L'art. 481 cod. pen. punisce la condotta di colui il quale ponga in essere una falsità ideologica in certificati commessa nell'esercizio di una professione forense, sanitaria o di altro servizio di pubblica necessità.
In relazione a tale previsione sanzionatoria il Collegio - tenuto conto di quanto espressamente disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3, nonchè della elaborazione giurisprudenziale già svolta da questa Corte - ribadisce anzitutto il principio secondo il quale:
- il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen. vedi Cass.: sez. 5, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, a 7408, Frigè; nonchè sez. 3, 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818, Baldessari).
3. L'art. 481 cod. pen. prevede, però, che la falsa attestazione dei fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità sia contenuta all'interno di un "certificato" e da ciò discende la necessità di individuare se la relazione di accompagnamento alla DIA edilizia abbia o meno natura di "certificato".
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con consolidato orientamento, che costituisce "certificazione" la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alte opere da realizzare Cass.: sez. 5, n. 35615/2010, D'Anna; sez. 3, n. 27699/2010, Coppola e altro).
3.1 Tesi non convergenti sono state espresse, invece, quanto alla parte progettuale della relazione allegata alla DIA edilizia.
In relazione a tale parte del documento si è sostenuto, infatti, che essa rifletterebbe non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione dell'interessato di realizzare le opere in essa descritte ed ancora inesistenti e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, solamente un giudizio espresso dal dic