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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 14/12/1989, n. 74
L.R. Piemonte 14/12/1989, n. 74
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[Premessa] |
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Capo I. GENERALITÀ |
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Art. 1. - (Oggetto)1. Nell'ambito della politica diretta a favorire lo sviluppo socio-economico, in particolare delle zo |
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Capo II. NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone nei quali una o più funi vengono util |
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Art. 3. - (Concessione per la costruzione e l'esercizio)1. La costruzione e l'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone sono soggetti a concessione, che è rilasciata dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'impianto, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale. |
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Art. 4. - (Domanda di concessione)1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio p |
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Art. 5. - (Rilascio della concessione)1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3, è subordinata alla preventiva approvazione del progetto di intervento da parte della Giunta Regionale previo nulla osta, ai fini della sicurezza, da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (M.C.T.C.). |
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Art. 6. - (Diritto di prelazione)1. Per gli impianti funiviari aventi interconnessione funzionale con impianti già esistenti, i |
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Art. 7. - (Pubblica utilità, espropri e servitù)1. I soggetti pubblici e privati che intendono promuovere l'espropriazione di beni immobili o l'imposizione di servitù ad immobili per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge possono richiederne la dichiarazione di pubblica utilità qualora si tratti di: a) impianti funiviari di collegamento di centri abitati o di località i |
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Art. 8. - (Approvazione del progetto)1. Il progetto di massima od esecutivo di un impianto funiviario è approvato con deliberazione della Giunta Regionale in base a: a) relazione tecnico-consultiva della Commissione di cui al successivo art. 9; b) nulla osta tecnico rilasciato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 lu |
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Art. 9. - (Commissione regionale impianti a fune)1. Per il coordinamento delle istruttorie di competenza degli uffici regionali e per la formulazione delle relazioni tecnico-consultive in materia di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto delle persone, la Giunta Regionale nomina una Commissione tecnica che è presieduta dall'Assessore competente in materia di trasporti o da un funzionario da lui delegato e composta da: a) un funzionario regionale competente in materia di trasporti funiviari; b) un funzionario regionale competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici; c) |
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Art. 10. - (Apertura al pubblico esercizio)1. L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero la sua riapertura dopo i lavori di ammodernamento, rifacimento o modifica, è autorizzata dall'Ente concedente su richiesta del titolare de |
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Art. 11. - (Collaudo definitivo)1. Ferme restando le verifiche e le prove funzionali di cui all'art. 10, per gli impianti funiviari r |
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Art. 12. - (Rinnovo della concessione)1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per una durata massima non superiore alla vita tecnica dell'impianto. 2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata all'Ente concedente almeno un anno prima della scadenza della concessione. |
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Art. 13. - (Revoca, decadenza e sospensione della concessione)1. La concessione per l'esercizio degli impianti funiviari può essere revocata dall'Ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse previa comunicazion |
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Art. 14. - (Tariffe, orari e periodi di apertura)1. Le tariffe, gli orari e i periodi di apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari devon |
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Art. 15. - (Tassa di concessione e contributo di sorveglianza)1. Il concessionario di impianti funiviari per il trasporto pubblico di persone è tenuto al pa |
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Art. 16. - (Vigilanza)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la vi |
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Art. 17. - (Sanzioni)1. Le sanzioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 vengono disposte, per le infrazioni alle norme |
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Art. 19. - (Tutela idrogeologica)1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, comprese le aree di boschi ad alto fusto, la realizza |
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Capo III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 20. - (Interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale)1. Al fine della salvaguardia delle attività produttive turistiche nelle zone montane è consentita per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione degli interventi necessari alla razionalizzazione ed al miglioramento funzionale degli |
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Art. 21. - (Norme transitorie)1. Le domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi delle norme vigenti antecedentemen |
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Art. 22. - (Esercizio del diritto all'informazione)1. Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente leg |
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Art. 23. - (Norma finale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella |
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