1. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e per analoghi provvedimenti di demolizione di qualsiasi costruzione abusiva effettuata in zone sismiche regionali demandati alla regione ai sensi della normativa vigente salvo quanto disposto dall'art. 82 - II comma, lett. f) - del DPR 24 luglio 1977 n. 616 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 100 milioni.
2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente I comma si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di bilancio.
3. Al recupero delle somme erogate di cui al precedente I comma si applicano le disposizioni previste dal II, III e IV comma dell'art. 27 della citata legge 64/74.