1.- Nel ricorso si espone che:
- la ricorrente, titolare di un’azienda agricola nel Comune di Sava, presentava all’amministrazione, in data 21 maggio 2001, un’istanza per la recinzione del lato nord della masseria e la realizzazione di un accesso carrabile dotato di cancello.
- con provvedimento in data 18 giugno 2001, prot. n. 9876, il Dirigente dell’U.T.C. subordinava l’assenso alle seguenti condizioni: <<a) che il muro non superi i 30 cm. di altezza dal piano campagna per tutta la sua estensione; b) che prima del rilascio dell’autorizzazione sia sottoscritto un atto di sottomissione in cui il titolare rinuncia al pagamento del valore delle opere autorizzate al momento della concreta attuazione da parte dell’A.C. del Comparto di “167” denominato Ces1, in corso di approvazione da parte dell’Assessorato Regionale>>.
2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
A) Violazione di generali principi in materia urbanistica. Eccesso di potere per travalicamento e per carenza di motivazione.
B) Eccesso di potere per travalicamento e sviamento sotto un ulteriore profilo.