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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 03/04/2003, n. 5147
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Azioni a tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti del condomini o di terzi - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini - Fondamento nel mandato speciale rilasciato da ciascuno condomino - Configurabilità - Conseguenze - Autorizzazione dell'assemblea - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOA seguito di denuncia di nuova opera, dopo aver ottenuto l'inibitoria all'apertura di una porta da parte di Walter Hell nel muro della propria casa p. ed. 643 in C.C. Silandro verso il cortile p. ed. 127 in C.C. Silandro, il Condominio "Schonherr", assumendo di essere proprietario di tale cortile, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bolzano, Sezione Distaccata di Silandro, il suddetto Walter Hell al fine di sentir accertare che la striscia del cortile (di ca. 45 mq) dove il convenuto voleva aprire la porta, era di proprietà esclusiva di esso Condominio per acquisto in virtù di usucapione. Costituitosi, il convenuto Hell deduceva fra l'altro la mancanza di legittimazione dell'amministratore del Condominio, potendo essere proposta la domanda di usuca |
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MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente è stata disposta, in udienza, la riunione, ai sensi dell'art, 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto proposti contro la stessa sentenza. A) Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1114, 1130, 1131, 1136, 817 e 818 c.c. e 77 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente Condominio censura l'impugnata sentenza laddove ha negato all'amministratore la legittimazione attiva, ritenendo che per l'esperibilità dell'azione di rivendica fosse necessaria per la validità della deliberazione assembleare il voto favorevole della totalità dei partecipanti alla comunione o comunque il conferimento all'amministratore di uno specifico mandato da parte di ciascun condomino. Assume il ricorrente che l'amministratore, chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, non avrebbe fatto valere un diritto spettante in modo esclusivo ai singoli condomini, bensì avrebbe rivendicato come appartenente alla comunione dei comproprietari, cioè come area pertinenziale in quanto adibita da più di vent'anni a cortile dell'edificio p. ed. 127, un appezzamento di terreno di ca. 45 mq sito in adiacenza dell'immobile comune. Di conseguenza, qualora la domanda dell'amministratore fosse stata accolta, l'area in questione sarebbe stata aggregata al cortile condominiale già esistente, il quale avrebbe subito un corrispondente ingrandimento e la relativa superficie non sarebbe divenuta di proprietà esclusiva dei condomini, bensì, a norma dell'art. 1117, 1^ comma, n.l, c.c., avrebbe fatto parte della proprietà comune e indivisibile dei condomini. In sostanza, con Fazione in concreto proposta, l'amministratore non avrebbe fatto valere diritti esclusivi dei singoli condomini ma questioni che riguardavano le parti comuni dell'edificio o del condominio nel suo complesso. Ed una causa di tal genere, conclude il ricorrente, ben avrebbe potuto essere promossa |
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P.Q.M.La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. |
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