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Sent. C. Cass. civ. 31/01/2008, n. 2305

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1. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO - In Genere. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - Supercondominio - Caratteristiche - Pluralità di edifici condominiali - Impianti e servizi collegati a ciascuno dei fabbricati da vincolo di accessorietà necessaria - Sufficienza - Applicabilità dell'art. 1117 cod. civ. - Conseguenze - Appartenenza "pro quota" a ciascuno dei proprietari dei singoli edifici - Obbligo di corrispondere gli oneri condominiali di manutenzione.
1. L'opposizione proposta dal singolo condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea può avere ad oggetto la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assem
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con sentenza 30.4.02, disattesa l'istanza di sospensione, respinge l'opposizione proposta da C.M. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal supercondominio denominato Complesso Residenziale (OMISSIS) e (OMISSIS) sito in (OMISSIS), relativamente al pagamento di spese condominiali per circa L. 1.518.000, sulla considerazione: che non sussistesse rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'impugnazione delle deliberazioni assembleari poste a base dell'istanza in monitorio; che risultasse documentalmente provata l'esistenza sia del supercondominio istante sia del condominio (OMISSIS), autonomi e con proprie assemblee deliberanti; che il condominio (OMISSIS) fosse uno degli edifici del supercondominio usufruente d'impianti comuni; che gli immobili dell'attore facessero parte d'entrambi gli enti di gestione amministrati dal rag. G.;

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione del art. 183 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 2 - si duole che il giudice a quo abbia omesso di "argomentare" sul fatto che il rag. G. si fosse affermato amministratore d'un supercondominio ed in tale veste avesse agito senza previamente informare i condomini delle iniziative in corso e senza ottenere al riguardo dall'assemblea i necessari poteri.

Il motivo non merita accoglimento, in quanto inammissibile ancor prima che palesemente infondato.

Ammesso che per "argomentare" siasi inteso il prendere in considerazione una questione prospettata dalla parte e motivatamente deciderne, la censura avrebbe ad oggetto un assunto vizio dell'impugnata sentenza per omessa pronunzia.

Ora, Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l'omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev'essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366); perché, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per Cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo del giudizio di merito nel quale l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi;

ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c., ciò che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Case. 19.3.07 n. 63 61, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n.

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P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 100,00 per esbor

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