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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 30/10/2008, n. 26051
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Ipotesi di responsabilità oggettiva e non di presunzione di colpa - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Vizio di costruzione della cosa - Ascrivibilità al terzo costruttore - Responsabilità del custode - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie relativa ad ipotesi in cui l'attore - danneggiato era risultato coincidente con lo stesso costruttore.
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la Ice Snei s.p.a. conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi. |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo del ricorso la ICE SNEI s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5". Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato. Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale sog |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liq |
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