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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 23/12/2003, n. 19778
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art1710 cod. civ.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabil
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Narditel s.a.s. (di Innocenzo Nardi Dei & C., Alessandro Nardi Dei, Iacopo Nardi Dei e Maria Teresa Benelli convennero in giudizio, davanti al tribunale di Firenze, la Banca di Roma s.p.a., in opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto nei loro confronti, nonché la Telecom Italia s.p.a., assumendo di non contestare né l'"an" né il "quantum" di quanto richiesto dalla Banca, ma che il debito era maturato a seguito di una serie di insoluti subiti dalla Narditel per il comportamento della Telecom: infatti, la Narditel era fornitrice di informazioni a mezzo Videotel su concessione della Telecom, la quale, dopo avere autorizzato espressamente la fatturazione di importi in favore della opponente, dalla fine del 1991 non aveva poi effettuato i dovuti pagamenti, adducendo generiche difficoltà di riscossione dagli utenti di tali bollette; in tal modo, peraltro, la Telecom, la quale da ultimo aveva sospeso definitivamente i pagamenti, aveva violato le norme sulla diligenza del mandatario, determinando un |
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MOTIVI DELLA DECISIONEVa dichiarata, preliminarmente, l'inammissibilità del controricorso, in quanto soltanto all'odierna udienza di discussione la Telecom ha provveduto a depositare idonea procura speciale tramite il proprio difensore, che, in virtù di tale deposito, è stato ammesso a partecipare alla discussione. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, deduce: a) che la resistente non aveva fornito in giudizio la prova che confermasse la mancata riscossione degli importi dovuti dai suoi clienti. In particolare, non era provato che il furto delle "passwords" subito da diversi utenti - che avrebbe incrementato il traffico Videotel, concretizzando delle vere e proprie truffe a danno degli stessi, con bollette telefoniche di importo elevatissimo da pagare e con conseguenti denunce penali - avesse interessato proprio il nodo 5218 attribuito ad essa Narditel, e ciò con specifico riferimento alla produzione documentale della Telecom, di cui all'udienza 4 giugno 1998, trattandosi di documentazione del tutto irrilevante sotto il profilo probatorio; b) che la mancata riscossione delle bollette telefoniche non solo non era provata, ma non poteva nemmeno costituire il pretesto per sottrarsi al rispetto degli obblighi contrattuali. Era evidente, sul punto, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove la stessa affermava che la Telecom si era impegnata contrattualmente "alla riscossione delle bollette relative ai consumi dei fruitori del servizio Videotel fornito dalla Narditel, ma non fino al punto di dovere necessariamente perseguire giudizialmente, sempre ed in ogni caso, gli apparenti utenti morosi": una siffatta tesi avrebbe potuto legittimare la negligenza o, addirittura, l'inazione della Telecom; c) che l'affermazione della corte di appello, secondo cui, in fondo, la rinuncia della Telecom ad agire giudizialmente nei confronti degli utenti "non era cosa di poco conto", atteso che in tal modo essa non avrebbe ottenuto il pagamento della commissione del 10% prevista dal contratto non poteva essere condiviso, in quanto non era la stessa cosa rinunciare al 10% (come avvenuto per la Telecom) o al 90% del compenso maturato per il servizio Videotel (come avvenuto per la Narditel), laddove per questa ultima il mancato pagamento significava mancata remunerazione per il servizio prestato, mentre per la società resistente il mancato incasso della commissione significava solo perdita di una remunerazione per un'attività che non era stata comunque svolta; |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazi |
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