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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 21/06/2002, n. 9055
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Scritte offensive contro il condominio - Eliminazione - Responsabilità dell'amministratore - Sussistenza.
Sussiste la responsabilità di un amministratore di condominio il quale, in presenza nel complesso condominiale di scritte offensive di un terzo e, quindi di un fatto che integra un reato, non aveva p
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 5 luglio 1993 Angelo Fasolo premesso: - di coabitare con Arianna Accorsi in un appartamento facente parte del Condominio di via Mazzini 18 in Bologna; - che nel marzo del 1992 all'interno della cabina dell'ascensore dell'edificio condominiale erano state incise scritte offensive inerenti la sua persona; - che il geom. Fiumi, amministratore del condominio, benché prontamente avvertito, |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 276 c.p.c. e 119 disp. Att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto dai timbri stampigliati nel frontespizio della sentenza medesima risultava che la minuta di quest'ultima era stata depositata in cancelleria il 24 marzo 1998, e cioè in data anteriore a quella (27 marzo 1998) in cui la causa era stata presa in decisione. La censura non merita accoglimento. Invero, se, in punto di fatto, la circostanza evidenziata dal ricorrente è certamente esatta, risultando la stessa dal frontespizio della copia autentica della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente medesimo, tuttavia occorre considerare che in calce alla stampigliatura della data di consegna della minuta della sentenza in cancelleria non risulta alcuna attestazione ad opera del cancelliere, la cui firma è apposta, invece, solo in calce alla sentenza, con riferimento alla data di deposito, che reca la data del 12 maggio 1998, della sentenza medesima. Ciò, ad avviso della corte, rende del tutto irrilevante la circostanza in questione, in quanto solo una specifica attestazione del cancelliere avrebbe reso inoppugnabile il dato in questione, peraltro verosimile frutto di un errore materiale. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art .1130 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che erroneamente la corte distrettuale aveva affermato che l'amministratore non avrebbe avuto l'obbligo, anche ai sensi dell'art. 1130 c.c., di cancellare le scritte diffamatorie nei confronti del ricorrente apparse sull'ascensore condominiale, in quanto, trattandosi di provvedere con la massima urgenza alla conservazione della cosa comune, si |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. |
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