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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 21/02/2001, n. 2517
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - Nomina di amministratore giudiziario di condominio ex art. 1129, primo comma, cod. civ. - Provvedimento di volontaria giurisdizione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il relativo decreto del tribunale - Ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Denunzia di vizi "in procedendo" o di difetto di giurisdizione o di competenza - Rilevanza - Esclusione.
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del provvedimento, pronunciato in sede di volonta
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso del 2/3/1998 Anna Maria Leonardi, condomina ed amministratrice "in prorogatio" del condominio di via Norico 5 in Roma, proponeva reclamo avverso il decreto 3/10/1997 con il quale il tribunale di Roma, su istanza dei condomini Mino Amendolagine, Maria Grazia Matteucci e Alessandro Ciuffa, aveva nominato un amministratore giudiziario del suddetto condominio, a norma del primo comma dell'articolo 1219 c.c., non avendo provveduto l'assemblea nelle sedute del 15/1/1997 e dell'11/6/1997 nonostante l'avvenuta scadenza del mandato dell'ammi |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso, al contrario di quanto eccepito dai resistenti, è stato ritualmente e tempestivamente notificato entro l'anno dalla data dell'impugnato provvedimento non notificato alla Leonardi. Trattandosi di ricorso proposto a norma dell'articolo 111 Costituzione assume carattere pregiudiziale la questione dell'ammissibilità con esclusivo riferimento al primo motivo con il quale la Leonardi - denunciando violazione degli articoli 101, 739, 742 bis c.p.c. e 24 Costituzione - lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel ritenere inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto con il quale il tribunale di Roma aveva nominato, ex primo comma dell'articolo 1129 c.c., un amministratore giudiziario del condominio di via Norico 5 in Roma. La detta questione è stata affrontata dalla stessa Leonardi la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili: a) il provvedimento oggetto di reclamo (avente carattere giurisdizionale e non amministrativo) è stato emesso, in un procedimento di volontaria giurisdizione, da un giudice collegiale con il rito della camera di consiglio; b) la reclamabilità è un attributo naturale di tutti i provvedimenti di volontaria giurisdizione presi in camera di consiglio a norma degli articoli 739 e 742 bis c.p.c.; c) la nomina giudiziaria dell'amministratore del condominio disposta con il provvedimento reclamato - in una fattispecie caratterizzata dal contrasto tra i condomini - ha comportato compressione di diritti soggettivi dei singoli condomini; d) il reclamo è stato proposto per violazione di norme procedurali (mancato rispetto del principio del contraddittorio); e) l'impugnato provvedimento di inammissibilità del reclamo "nega il diritto soggettivo processuale di impugnazione e il diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono volte a garantire il doppio grado del giudizio". La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Il motivo di ricorso in esame è inammissibile perché l'impugnato provvedimento reso dalla corte di appello - sul reclamo avverso il decreto del tribunale di nomina dell'amministratore del condominio in questione a norma del primo comma dell'articolo 1129 c.c. - non ha attitudine a produrre effetti di giudicato sul piano sostanziale e processuale e ciò non solo nella parte che comporta (implicitamente) il mantener fermo il decreto reclamato (le stesse caratteristiche avrebbe comunque rivestito anche se avesse confermato, revocato o modificato tale decreto) sia anche nella parte in cui risolve questioni pregiudiziali sull'ammissibilità o proponibilità del reclamo: la pronuncia di inammissibilità del reclamo non differisce, quanto agli effetti, da una pronuncia di rigetto nel merito e non determina |
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P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto imp |
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