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Sent. C. Cass. civ. 20/05/2008, n. 12775

1801967 1801967
1. Possesso - Effetti - Usucapione - Beni in comunione - Usucapione della quota di un comproprietario da parte degli altri - Assenza di un atto formale di interversione del possesso - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie. 2. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Nozione - Distinzioni - Perimento dell'edificio condominiale ai sensi dell'articolo 1128, primo comma, cod. civ. - Conseguenze - Ricostruzione in maniera difforme da quello in precedenza esistente - Ripristino della condominialità - Esclusione - Effetti - Accessione all'area di risulta ed acquisto della proprietà da parte degli ex condomini in proporzione delle quote - Fattispecie.

1. In tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi,

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1801967 1803489
SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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1801967 1803490
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30 settembre 1988, Alfa Galatolo, Ciampicacigli Elena e Marco Ciampicacigli convennero Sordini Franco, Rosa Daniela Gagliardi, Libera Fanciulli e Guerrisi Grazia davanti al Tribunale di Grosseto ed esposero che unitamente alla Guerrisi erano condomini di un edificio tra via delle Vigne, nn. 7, 9 ed 11, e via della Chiesa di Porto Santo Stefano, composto anteriormente alla sua distruzione nel corso del secondo conflitto mondiale da quattro appartamenti e quattro piani e ricostruito intorno al 1950 su tre piani e con tre appartamenti, e che il Sordini e la Gagliardi, cessionari per atto del 28 ottobre 1980 dei diritti della Fanciulli, già proprietaria del quarto piano del fabbricato distrutto, senza alcuna loro autorizzazione avevano iniziato nel luglio precedente la costruzione di un appartamento al di sopra del terzo piano, incorporando anche la terrazza condominiale.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi autonomamente proposti avverso la medesima sentenza, qualificato come incidentale quello della Fanciulli, in quanto successivo al ricorso del Sordini e della Gagliardi (cfr.: cass, civ., sez. 1^, sent. 2 luglio 2007, n. 14969).

I ricorrenti principali denunciano la nullità della sentenza impugnata, con il primo motivo - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, - per violazione degli artt. 292, 343 e 331 c.p.c., non essendo stato notificato alle contumaci Guerrisi e Fanciulli l'appello incidentale, con il quale gli attori avevano riproposto in secondo grado le domande a tutela della proprietà di beni comuni alla Guerrisi e di accertamento della nullità dell'atto di cessione dei diritti della Fanciulli.

Con il secondo motivo - in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, - per violazione degli artt. 1128, 2934 c.c., comma 2, e art. 1158 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo apoditticamente affermato che gli eventi bellici avevano distrutto l'edificio per in più di tre quarti del suo valore ed asserito che i condomini avevano ricostruito un edificio diverso da quello originario e l'avevano usucapito unitamente all'area di risulta senza valutare che l'intento di ricostruire un edificio sostanzialmente eguale e conforme a quello preesistente era comprovato dalla realizzazione al terzo piano del nuovo fabbricato della struttura portante del quarto, dalla messa in opera di un tetto facilmente amovibile e dall'inaccessibilità del sottotetto, concepito come solaio divisorio tra due piani, e che il ritardo nel completamento dell'edificio era stato dovuto all'impedimento frapposto dalla normativa edilizia sopravvenuta e non all'inerzia della Fanciulli. Con il terzo motivo - in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, - per violazione degli artt. 1128, 1158, 1102 e 1164 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione, giacché ha ritenuto che il possesso delle porzi

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P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

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