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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/04/1994, n. 3747
1. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - In genere - Approvazione di un rendiconto di un determinato esercizio - Redazione della contabilità da parte dell'amministratore - Criteri - Forme prescritte per i bilanci delle società - Inapplicabilità. 2. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - In genere - Approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore - Deliberazione dell'assemblea condominiale - Impugnazione da parte dei condomini assenti e dissenzienti - Termine ex art. 1137 terzo comma cod. civ. - Azione individuale ex art. 1418 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
1. L'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio non presuppone che la contabilità sia redatta dall'amministratore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è suffi
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 29 agosto 1985, Bartolomeo Papone convenne, davanti al Tribunale di Imperia, Giorgio Gavi, in proprio e quale rappresentante legale della società semplice Gavi e Tagliaferri, amministratrice del condominio dell'edificio in Imperia, via Pirinoli 8. Espose che l'assemblea, in data 16 luglio 1985, aveva approvato il bilancio consuntivo per l'anno 1984-85, secondo il p |
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MOTIVI DELLA DECISIONEI 1.1 A fondamento del ricorso, con il 1 motivo Papone deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 1137 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. civ.. La pronunzia della Corte di merito è illegittima nella parte in cui, ravvisando una eccezione al regime generale delle impugnazioni, in sostanza esclude l'impugnazione delle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione di un rendiconto consuntivo, redatto in violazione della legge e del regolamento condominiale. 1.2 Il motivo è infondato. L'amministrazione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni negli edifici, soggetti al regime del condominio, è affidata all'assemblea dei proprietari dei piani o delle porzioni di piano e all'amministratore, nominato dalla stessa assemblea. All'assemblea, essenzialmente, la legge assegna una competenza di ordine generale, il cui ambito preciso si definisce avuto riguardo alla circostanza che il settore della "gestione", con le scelte discrezionali di merito che sono implicite, è regolato secondo il metodo collegiale ed il principio maggioritario. In questo contesto si spiega la rilevanza circoscritta della posizione dei singoli condomini, i cui poteri individuali in tema di amministrazione sono limitati alla partecipazione ed alla votazione in assemblea (ed alla impugnazione delle delibere). Dagli artt. 1130 comma ult., 1135 n. 3 e 1137 comma 2 e 3 cod. civ., rispettivamente, sono disciplinati l'obbligo dell'amministratore del condominio di predisporre e di presentare il rendiconto annuale all'approvazione dell'assemblea; la competenza dell'assemblea in ordine alla verifica ed alla approvazione del rendiconto, concernente il bilancio consuntivo; i poteri dei singoli condomini r |
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P.Q.M.La Corte: |
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