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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 16/01/1987, n. 283
Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai - Piattaforma o soletta del balcone di un appartamento - Comunione tra il proprietario dell'appartamento con il balcone e di quello dell'appartamento sottostante - Poteri di quest'ultimo - Azione di risarcimento danni per infiltrazioni di acqua od altro che abbiano arrecato pregiudizio alla faccia inferiore del balcone - Legittimazione - Sussistenza.La presunzione assoluta di comunione, ex art. 1125 cod. civ., del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi si estende |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOPaolo Fiorina, proprietario di un appartamento in Sondrio, via Toti 47, con annessa terrazza a livello, da lui trasformata in veranda, previa autorizzazione da parte degli altri condomini, assumendo che nel 1973 le sorelle Forni, Sandra, Lorenza e Adriana, proprietarie del terrazzo sovrastante, avevano pavimentato a nuovo il terrazzo, ma il lavoro era stato eseguito male, perché, dopo la sua ultimazione, si erano verificate infiltrazioni di acqua nella veranda sottostante, conveniva le predette Forni avanti al pretore di Sondrio per sentirle condannare all'eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento del danno. Resistevano le convenute, contestando l'esistenza di infiltrazioni dallo loro terrazza e sostenendo c |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. I due ricorsi, in quanto rivolti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo, denunciando motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo e omessa in merito al mancato accoglimento integrale delle conclusioni cui era pervenuto il consulente d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 2051 c.c. e agli artt. 61, 62 c.p.c.) il ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano del tutto frainteso il significato degli accertamenti tecnici eseguiti, pervenendo alla erronea pronuncia di esonero da responsabilità a carico delle sorelle Forni. Il consulente d'ufficio - espone il ricorrente - aveva accertato che al momento della costruzione dell'immobile era stato impermeabilizzato solo il piano di calpestio del terrazzo più alto, ma non di quelli inferiori per cui, col passare del tempo, aveva determinato l'infiltrazione delle acque meteoriche con conseguente fessurazione di intonaci e stacco della tinteggiatura più o meno in tutta la colonna dei terrazzi. A loro volta però le stesse sorelle Forni, all'atto del rifacimento del loro terrazzo, non avevano provveduto ad una conveniente impermeabilizzazione del pavimento, cosicché il consulente aveva suggerito, per eliminare gli inconvenienti lamentati dal Fiorina, di provvedere all'idonea impermeabilizzazione del terrazzo Forni. Da ciò avrebbe dovuto conseguire la condanna delle convenute appellate alla esenzione di tali opere, condanna che in nessun caso poteva essere esclusa per il "fatto" del Fiorina, cioè per avere costui trasformato il proprio terrazzo in veranda, non potendo in alcun modo qualificarsi tale comportamento come caso fortuito ido |
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P.Q.M.La Corte: |
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08/11/2024
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