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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 16/08/2000, n. 10815
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE - Amministratore - Natura - Rapporti con i condomini - Applicabilità delle norme sul mandato con rappresentanza - Configurabilità - Conseguenze in tema di obblighi di restituzione alla scadenza.
L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 17 luglio 1987, Nello Cancani convenne davanti al Tribunale di Roma il Condominio dell'edificio di via Amiterno 5, Roma. Espose di aver svolto le funzioni di amministratore del condominio dal dicembre del 1985 al luglio del 1987, quando fu rimosso dalla carica. Per l'esercizio 1 gennaio 1986 - 7 luglio 1987 aveva predisposto il rendiconto - da cui risultava una differenza attiva per il condominio pari a lire 18.450 - ma, a seguito della revoca del mandato, non lo aveva presentato all'assemblea per l'approvazione. |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.- A fondamento dell'unico motivo, il ricorrente principale deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost. Senza sufficiente motivazione, la Corte d'Appello ha ritenuto che dovesse prevalere il criterio di cassa: ma si tratta di una affermazione apodittica, priva di qualsivoglia giustificazione, perché in realtà la disciplina del condominio all'art. 1135 n. 3 cod. civ. fa riferimento al rendiconto annuale, che necessariamente deve essere impostato sulla base del criterio di competenza. 2.- Il ricorso principale non può essere accolto. Conviene premettere che il condominio ha convenuto in giudizio l'amministratore revocato per ottenere sia la presentazione del bilancio sia, principalmente, la restituzione delle somme detenute dall'amministratore, ma spettanti al condominio. Per decidere la controversia la Corte non deve risolvere la questione di diritto se l'amministratore di un condominio, che dall'assemblea è stato revocato dall'incarico prima della scadenza, debba rispondere della gestione sulla base del criterio di competenza o del criterio di cassa. La questione è estremamente più semplice: vale a dire, la Corte deve stabilire quali somme debba restituire l'amministratore, una volta che la sua gestione è conclusa per effetto del provvedimento di revoca. È pur vero che, sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabili dall'art. |
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P.Q.M.La Corte: |
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