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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 15/05/1998, n. 4900
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Esecuzione di una delibera assembleare - Impugnazione di una delibera da parte di un condomino - Legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio da parte dell'amministratore - Sussistenza - Necessità di specifica autorizzazione - Esclusione. 2. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - Di diritto - Inammissibilità - Limiti.
1. In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. l'amministratore del condominio è l
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL'assemblea del condominio "Fra Tumasi" di Lecce approvò il 12.3.1990 un preventivo di spese relativo al periodo luglio 1989/giugno 1990. In esecuzione di tale delibera l'amministratore del condominio chiese ed ottenne, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., decreto ingiuntivo di condanna provvisoriamente esecutivo della condomina Maria De Matteis, morosa, al pagamento della sua quota (lire 1.864.465). |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., in relazione agli art. 1130, 1131 e 1136 cod. civ., e all'art. 63 disp. att. cod. civ.; in concreto sostiene che il procuratore del condominio "Fra Tumasi" non ha ricevuto valida procura alle liti dall'amministratore che l'ha sottoscritta, poiché questi non era stato autorizzato dall'assemblea condominiale ad agire in giudizio per ottenere il pagamento della somma innanzi indicata, ne' a resistere in quello da lei proposto con la domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la dichiarazione di nullità della deliberazione assembleare del 12 marzo 1990. Con tale motivo la ricorrente introduce una questione nuova, che non è stata proposta in appello, e che, per essere risolta, richiede l'accertamento di fatti che non emergono dalla decisione impugnata, e l'espletamento di indagini non eseguite nel giudizio di merito, in considerazione della natura delle questioni prospettate. La censura è dunque inammissibile. Questa Corte ha infatti sempre affermato che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, e che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. |
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