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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 14/01/1997, n. 278
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Legittimazione attiva - Proposizione di azioni giudiziarie fuori dai limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Limiti - Incidenza sui diritti esclusivi dei condomini - Esclusione.
In base agli artt. 1130 e 1131 cod. civ. la legittimazione processuale attiva dell'amministra
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato il 2.7.85, Riccardo De Lista, nella qualità di amministratore del Condominio Palazzo Avagliano, di Cava dei Tirreni, conveniva Umberto Avagliano, proprietario delle unità abitative site al piano attico dell'edificio condominiale, e della circostante terrazza a livello, davanti al Tribunale di Salerno, per sentir ordinare ad esso convenuto di consentire l'esecuzione di tutti i lavori deliberati dall'assemblea dei condomini nella riunione del 19.7.84, e sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti di causa il fascicolo del procedimento ex art. 700 c.p.c. svoltosi davanti al pretore di Cava dei Tirreni, con senten |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 1131 c.c. in relazione all'art. 1130 n. 1 dello stesso codice. Tutte le domande proposte dall'amministratore del Condominio del Palazzo Avagliano - deduce il ricorrente - tendevano ad ottenere una pronunzia che facesse venire meno l'opposizione del condomino Umberto Avagliano all'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea dei condomini il 19.7.84, peraltro con il voto favorevole di detto condomino. Ed alla proposizione di tali domande l'amministratore era, e doveva ritenersi, sicuramente legittimato, in forza dei poteri conferitigli dagli artt. 1130 n. 1 e 1131 c.c.. Ha perciò errato la Corte di merito nell'attribuire rilevanza, ai fini della decisione sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale ad agire dell'amministratore, alla circostanza che la delibera assembleare (del 7.6.85) con la quale quest'ultimo era stato autorizzato ad agire contro l'Avagliano, fosse stata adottata con una maggioranza inferiore a quella prescritta: di una simile autorizzazione non v'era, infatti, alcuna necessità, essendo l'iniziativa giudiziale volta a dare esecuzione alla delibera del 19.7.84. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1135 c.c., il ricorrente censura l'affermazione de |
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P.Q.M.La Corte: rigetta il ricorso. |
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