1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21R (Modifica alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64).
1.1.- Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 21 del 2014 nella parte in cui - modificando l'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 32 del 2007 - sostituisce la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale di cui all'"Allegato B4" della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione) con il nuovo elenco di cui all'"allegato A", viola l'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale, prosegue la difesa erariale, esonerando dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della L.R. n. 32 del 2007 gli studi professionali che erogano le prestazioni non più comprese nell'elenco, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502R (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
2.- La questione è fondata.
2.1.- L'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 32 del 2007, modificato dalla disposizione impugnata, detta - nel quadro della disciplina statale di riordin